Art. 7. Consolidamento finanziario Dopo l'articolo 12 della legge regionale n. 51 del 1993, e' aggiunto il seguente: "12-bis. (Consolidamento finanziario imprese artigiane). - 1. Al fine di tutelare i livelli produttivi ed occupativi nel comparto dell'artigianato sardo e di facilitare il riassetto finanziario, tecnico ed economico delle imprese artigiane, l'Amministrazione regionale e' autorizzata a sostenere operazioni di consolidamento finanziario delle imprese artigiane che, pur possedendo intrinseci requisiti di validita' produttiva, si trovino in difficolta' nel proseguire l'attivita' per eventi eccezionali e di carattere congiunturale. 2. Gli eventi eccezionali sono da individuare in fenomeni di squilibrio finanziario che si manifestano nell'impresa per avvenimenti esterni alla stessa e che, con carattere di temporaneita', incidono negativamente sull'andamento gestionale. Quelli di carattere congiunturale sono da individuare in eventi di natura non temporanea, nel senso che si verificano e protraggono i loro effetti nel medio-lungo periodo. 3. Il consolidamento finanziario e' concesso per situazioni debitorie verso il sistema bancario in essere dalla data di presentazione della domanda di concessione dei benefici di legge. 4. Il consolidamento e' ammesso per esposizioni a breve secondo le modalita' operitive dell'Artigiancassa e comunque per un importo non superiore ai massimali di spesa agevolabili previsti dall'articolo 9, comma 1, della legge regionale n. 51 del 1993 e non inferiori ai 10 milioni di lire. L'Ammimstrazione regionale corrisponde un contributo agli interessi pari al 64 per cento del tasso di stipula previsto. 5. L'Amministrazione regionale e' autorizzata a fornire la propria fideiussione sussidiaria per le imprese artigiane di cui al comma 1, qualora sia valutata positivamente la conduzione economica dell'azienda, vi sia insufficienza di garanzie reali, patrimoniali o personali o comunque fino ad un massimo del 75 per cento dell'importo consolidato. 6. Per le finalita' di cui al precedente comma l'Amministrazione regionale e' autorizzata a costituire appositi fondi presso uno o piu' enti creditizi convenzionati. 7. Le modalita' di gestione del fondo per la gestione dei contributi di cui al presente articolo e dei fondi di cui al precedente comma, nonche' quelle operative concernenti la presentazione e l'accoglimento delle domande, dovranno essere regolate con apposita convenzione stipulata tra l'Assessorato regionale della programmazione, l'Assessorato del turismo, artiganato e commercio ed il singolo ente creditizio. 8. Gli interventi previsti dal presente articolo sono disciplinati da apposite direttive regionali".