Art. 7.
                     Consolidamento finanziario
 
  Dopo l'articolo 12  della  legge  regionale  n.  51  del  1993,  e'
aggiunto il seguente:
  "12-bis.  (Consolidamento  finanziario  imprese artigiane). - 1. Al
fine di tutelare i livelli  produttivi  ed  occupativi  nel  comparto
dell'artigianato  sardo  e  di  facilitare  il riassetto finanziario,
tecnico  ed  economico  delle  imprese  artigiane,  l'Amministrazione
regionale  e'  autorizzata  a  sostenere operazioni di consolidamento
finanziario delle imprese artigiane che,  pur  possedendo  intrinseci
requisiti  di  validita'  produttiva,  si  trovino in difficolta' nel
proseguire  l'attivita'  per  eventi  eccezionali  e   di   carattere
congiunturale.
  2.  Gli  eventi  eccezionali  sono  da  individuare  in fenomeni di
squilibrio  finanziario   che   si   manifestano   nell'impresa   per
avvenimenti   esterni   alla   stessa   e   che,   con  carattere  di
temporaneita',  incidono  negativamente  sull'andamento   gestionale.
Quelli  di  carattere  congiunturale sono da individuare in eventi di
natura non temporanea, nel senso che si verificano  e  protraggono  i
loro effetti nel medio-lungo periodo.
  3.   Il  consolidamento  finanziario  e'  concesso  per  situazioni
debitorie  verso  il  sistema  bancario  in  essere  dalla  data   di
presentazione della domanda di concessione dei benefici di legge.
  4.  Il consolidamento e' ammesso per esposizioni a breve secondo le
modalita' operitive dell'Artigiancassa e comunque per un importo  non
superiore ai massimali di spesa agevolabili previsti dall'articolo 9,
comma  1,  della legge regionale n. 51 del 1993 e non inferiori ai 10
milioni di lire. L'Ammimstrazione regionale corrisponde un contributo
agli interessi pari al 64 per cento del tasso di stipula previsto.
  5. L'Amministrazione regionale e' autorizzata a fornire la  propria
fideiussione  sussidiaria per le imprese artigiane di cui al comma 1,
qualora  sia   valutata   positivamente   la   conduzione   economica
dell'azienda,  vi sia insufficienza di garanzie reali, patrimoniali o
personali o comunque fino ad un massimo del 75 per cento dell'importo
consolidato.
  6. Per le finalita' di cui al  precedente  comma  l'Amministrazione
regionale  e'  autorizzata  a  costituire appositi fondi presso uno o
piu' enti creditizi convenzionati.
  7.  Le  modalita'  di  gestione  del  fondo  per  la  gestione  dei
contributi  di  cui  al  presente  articolo  e  dei  fondi  di cui al
precedente   comma,   nonche'   quelle   operative   concernenti   la
presentazione   e   l'accoglimento  delle  domande,  dovranno  essere
regolate   con   apposita  convenzione  stipulata  tra  l'Assessorato
regionale della programmazione, l'Assessorato del turismo, artiganato
e commercio ed il singolo ente creditizio.
  8. Gli interventi previsti dal presente articolo sono  disciplinati
da apposite direttive regionali".