Art. 8.
                  Differimento delle rate insolute
 
  1.  Dopo  l'articolo  12/-bis della legge regionale n. 51 del 1993,
introdotto dalla presente legge, e' aggiunto il seguente:
  "Art 12-ter (Differimento delle rate insolute ex  lege  n.  40  del
1976).  -  1.  Al  fine  di far fronte alle difficolta' causate dalla
crisi  economica,  le  imprese  artigiane,   singole   e   associate,
beneficiarie di finanziamenti agevolati concessi a valere sulla legge
regionale  n.  40  del  1976,  possono  chiedere,  entro  il  termine
perentorio di 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge,
il differimento,  fino  a  due  anni  successivi  alla  scadenza  dei
predetti  finanziamenti,  del pagamento delle rate insolute, relative
alle ultime tre semestralita'.
  2. Sull'importo complessivo del debito  (capitale  piu'  interessi,
anche  di  mora)  ammesso  alla  riprogrammazione,  grava l'interesse
agevolato di cui alla legge regionale  n.  51  del  1993  vigente  al
momento della concessione della riprogrammazione.
  3.  Il  differimento  dei  debiti  scaduti  indicati nel comma 1 e'
concesso   subordinatamente   all'esito   favorevole   di    apposita
istruttoria  che  accerti  il  possesso  dei  requisiti intrinseci di
validita' produttiva delle imprese richiedenti, da esperirsi da parte
degli istituti di credito delegati alla gestione del fondo".