Art. 8. Differimento delle rate insolute 1. Dopo l'articolo 12/-bis della legge regionale n. 51 del 1993, introdotto dalla presente legge, e' aggiunto il seguente: "Art 12-ter (Differimento delle rate insolute ex lege n. 40 del 1976). - 1. Al fine di far fronte alle difficolta' causate dalla crisi economica, le imprese artigiane, singole e associate, beneficiarie di finanziamenti agevolati concessi a valere sulla legge regionale n. 40 del 1976, possono chiedere, entro il termine perentorio di 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il differimento, fino a due anni successivi alla scadenza dei predetti finanziamenti, del pagamento delle rate insolute, relative alle ultime tre semestralita'. 2. Sull'importo complessivo del debito (capitale piu' interessi, anche di mora) ammesso alla riprogrammazione, grava l'interesse agevolato di cui alla legge regionale n. 51 del 1993 vigente al momento della concessione della riprogrammazione. 3. Il differimento dei debiti scaduti indicati nel comma 1 e' concesso subordinatamente all'esito favorevole di apposita istruttoria che accerti il possesso dei requisiti intrinseci di validita' produttiva delle imprese richiedenti, da esperirsi da parte degli istituti di credito delegati alla gestione del fondo".