Art. 9.
                          Norma finanziaria
 
  1. Agli oneri  derivanti  dall'attuazione  dell'articolo  3,  comma
3-ter,  dell'articolo  4  e  dell'articolo 12-bis, commi 1, 2, 3 e 4,
della legge regionale 19 ottobre 1993, n. 51, istituito  quest'ultimo
dall'articolo   7  della  presente  legge,  valutati  in  annue  lire
2.000.000.000 si fa fronte con le disponibilita', del fondo istituito
presso la Cassa per il credito alle imprese  artigiane  di  cui  alla
legge 7 agosto 1971, n. 685.
  2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 5, valutato in
annue  lire  50.000.000,  si fa fronte per gli anni 1997/1998 con gli
stanziamenti iscritti in conto del  capitolo  07064/02  del  bilancio
pluriennale della Regione per gli anni, 1996-1998.
  3. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 6, valutato in
lire  1.000.000.000 annue si fa fronte per gli anni 1997/1998 con gli
stanziamenti iscritti  in  conto  del  capitolo  07029  del  bilancio
pluriennale della Regione per gli anni 1996-1998.
  4.  All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 12-bis, commi
5 e 6, della legge  regionale  19  ottobre  1993,  n.  51,  istituito
dall'art.    7 della presente legge, valutato in lire 700.000.000 per
l'anno 1997 ed in lire 800.000.000 per  gli  anni  successivi  si  fa
fronte  con gli stanziamenti iscritti in conto del capitolo 07034 del
bilancio pluriennale della Regione per gli anni 1996-1998.
  5. Nel bilancio pluriennale della Regione 1996/1998 sono introdotte
le seguenti variazioni:
   (omissis).
  6.  Agli  oneri  derivanti dall'attuazione della presente legge per
gli anni successivi al 1998, si fa fronte con i bilanci della Regione
per gli stessi anni.
  La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale   della
Regione.
  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e di farla
osservare come legge della Regione.
   Data a Cagliari, addi' 2 gennaio 1997
                               PALOMBA