Art. 9. Norma finanziaria 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 3, comma 3-ter, dell'articolo 4 e dell'articolo 12-bis, commi 1, 2, 3 e 4, della legge regionale 19 ottobre 1993, n. 51, istituito quest'ultimo dall'articolo 7 della presente legge, valutati in annue lire 2.000.000.000 si fa fronte con le disponibilita', del fondo istituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane di cui alla legge 7 agosto 1971, n. 685. 2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 5, valutato in annue lire 50.000.000, si fa fronte per gli anni 1997/1998 con gli stanziamenti iscritti in conto del capitolo 07064/02 del bilancio pluriennale della Regione per gli anni, 1996-1998. 3. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 6, valutato in lire 1.000.000.000 annue si fa fronte per gli anni 1997/1998 con gli stanziamenti iscritti in conto del capitolo 07029 del bilancio pluriennale della Regione per gli anni 1996-1998. 4. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 12-bis, commi 5 e 6, della legge regionale 19 ottobre 1993, n. 51, istituito dall'art. 7 della presente legge, valutato in lire 700.000.000 per l'anno 1997 ed in lire 800.000.000 per gli anni successivi si fa fronte con gli stanziamenti iscritti in conto del capitolo 07034 del bilancio pluriennale della Regione per gli anni 1996-1998. 5. Nel bilancio pluriennale della Regione 1996/1998 sono introdotte le seguenti variazioni: (omissis). 6. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge per gli anni successivi al 1998, si fa fronte con i bilanci della Regione per gli stessi anni. La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione. Data a Cagliari, addi' 2 gennaio 1997 PALOMBA