(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 57 del 24 dicembre 1996) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Oggetto della tassa 1. E' istituita ai sensi del comma 20 dell'art. 3 della legge 28 dicembre 1995 n. 549, la tassa regionale per il diritto allo studio universitario per l'immatricolazione o l'iscrizione a ciascun anno accademico dei corsi di studio delle Universita' statali e legalmente riconosciute, degli Istituti universitari e degli Istituti superiori di grado universitario che rilasciano titoli di studio aventi valore legale. 2. Ai fini del comma 1, per corsi di studio delle Universita' si intendono i corsi di diploma universitario e di diploma di laurea ed i corsi di diploma dell'Istituto superiore di educazione fisica.