(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 57
                        del 24 dicembre 1996)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                         Oggetto della tassa
 
  1. E' istituita ai sensi del comma 20 dell'art. 3  della  legge  28
dicembre  1995  n. 549, la tassa regionale per il diritto allo studio
universitario per l'immatricolazione o l'iscrizione  a  ciascun  anno
accademico dei corsi di studio delle Universita' statali e legalmente
riconosciute,  degli Istituti universitari e degli Istituti superiori
di grado universitario che rilasciano titoli di studio aventi  valore
legale.
  2.  Ai  fini  del comma 1, per corsi di studio delle Universita' si
intendono i corsi di diploma universitario e di diploma di laurea  ed
i corsi di diploma dell'Istituto superiore di educazione fisica.