Art. 3. Versamento della tassa 1. La tassa e' corrisposta al momento dell'iscrizione, indipendentemente dal possesso dei requisiti di esonero, alla Regione dell'Umbria; mediante versamento nel conto corrente postale a tal fine istituito. 2. La Giunta regionale e' autorizzata a stipulare con le Universita' e gli Istituti universitari di cui all'art. 1 e con l'Ente regionale per il diritto allo studio universitario convenzioni o accordi ai sensi della vigente normativa al fine di semplificare gli adempimenti connessi alla riscossione della tassa. 3. Le convenzioni o gli accordi di cui al comma 2 devono comunque prevedere: a) il trasferimento delle somme alla Regione entro il mese successivo a quello di riscossione; - b) i termini e le modalita' per la comunicazione alla Regione dei dati relativi alle riscossioni effettuate.