Art. 3.
                       Versamento della tassa
 
  1.   La   tassa   e'   corrisposta   al   momento  dell'iscrizione,
indipendentemente dal possesso dei requisiti di esonero, alla Regione
dell'Umbria; mediante versamento nel conto  corrente  postale  a  tal
fine istituito.
  2.   La   Giunta  regionale  e'  autorizzata  a  stipulare  con  le
Universita' e gli Istituti universitari  di  cui  all'art.  1  e  con
l'Ente regionale per il diritto allo studio universitario convenzioni
o  accordi  ai  sensi della vigente normativa al fine di semplificare
gli adempimenti connessi alla riscossione della tassa.
  3. Le convenzioni o gli accordi di cui al comma 2  devono  comunque
prevedere:
   a)  il  trasferimento  delle  somme  alla  Regione  entro  il mese
successivo a quello di riscossione; -
   b) i termini e le modalita' per la comunicazione alla Regione  dei
dati relativi alle riscossioni effettuate.