Art. 5. Rimborsi 1. Fuori dei casi di rimborso previsti dall'art. 2, comma 2, della presente legge, gli aventi titolo possono chiedere la restituzione di quanto indebitamente o erroneamente pagato, entro il termine di decadenza di tre anni a decorrere dal giorno del pagamento, con istanza in carta libera documentata e motivata, da presentare al Presidente della Giunta regionale. 2. Ai rimborsi disposti ai sensi del comma 1 ed al relativo contenzioso si applica la normativa di cui alla legge regionale 28 maggio 1980, n. 57 e successive modificazioni ed integrazioni.