Art. 5.
                              Rimborsi
 
  1.  Fuori dei casi di rimborso previsti dall'art. 2, comma 2, della
presente legge, gli aventi titolo possono chiedere la restituzione di
quanto indebitamente o  erroneamente  pagato,  entro  il  termine  di
decadenza  di  tre  anni  a  decorrere  dal giorno del pagamento, con
istanza in carta libera documentata  e  motivata,  da  presentare  al
Presidente della Giunta regionale.
  2.  Ai  rimborsi  disposti  ai  sensi  del  comma  1 ed al relativo
contenzioso si applica la normativa di cui alla  legge  regionale  28
maggio 1980, n. 57 e successive modificazioni ed integrazioni.