Art. 11.
                      Procedura di assegnazione
 
  1.  Il  Comune,  seguendo  l'ordine  della  graduatoria definitiva,
richiede ai concorrenti in essa utilmente  collocati,  rispetto  agli
alloggi  da assegnare la documentazione relativa ai requisiti ed alle
condizioni dichiarate ai sensi dell'art.  3  del1a  legge  4  gennaio
1968, n. 15, da prodursi entro trenta giorni dalla richiesta.
  2.  L'omessa  presentazione della documentazione richiesta entro il
termine   stabilito,   comporta   l'esclusione   dalla    graduatoria
definitiva.
  3.  Il  Comune,  al  fine  di  corredare l'istruttoria di tutti gli
elementi  necessari,   puo'   richiedere   eventuale   documentazione
integrativa  nonche',  qualora riscontri difformita' tra gli elementi
dichiarati e quelli certi in  suo  possesso,  allegare  alla  domanda
tutte  le  informazioni utili per le determinazioni della commissione
di cui all'art. 12.
  4. Ultimata l'istruttoria il  Comune  trasmette  le  domande  e  la
relativa  documentazione  alla commissione che, previa verifica della
regolarita' delle procedure e del  possesso  dei  requisiti  e  delle
condizioni,  provvede  alla  conferma o all'eventuale rettifica della
graduatoria definitiva ed all'eventuale  esclusione  del  richiedente
dalla graduatoria medesima.
  5.  La  commissione,  nel  caso di manifesta inattendibilita' delle
dichiarazioni rese, con particolare riferimento a quelle relative  al
reddito   documentato   ai   fini   fiscali,  trasmette  agli  uffici
finanziari,   per   gli   opportuni   accertamenti,    la    relativa
documentazione.   In   pendenza   di  tali  accertamenti  e'  sospesa
l'assegnazione dei soli alloggi relativi ai casi controversi.
  6. Il Comune, sulla base delle determinazioni assunte e  comunicate
dalla commissione, effettua l'assegnazione degli alloggi.