Art. 11. Procedura di assegnazione 1. Il Comune, seguendo l'ordine della graduatoria definitiva, richiede ai concorrenti in essa utilmente collocati, rispetto agli alloggi da assegnare la documentazione relativa ai requisiti ed alle condizioni dichiarate ai sensi dell'art. 3 del1a legge 4 gennaio 1968, n. 15, da prodursi entro trenta giorni dalla richiesta. 2. L'omessa presentazione della documentazione richiesta entro il termine stabilito, comporta l'esclusione dalla graduatoria definitiva. 3. Il Comune, al fine di corredare l'istruttoria di tutti gli elementi necessari, puo' richiedere eventuale documentazione integrativa nonche', qualora riscontri difformita' tra gli elementi dichiarati e quelli certi in suo possesso, allegare alla domanda tutte le informazioni utili per le determinazioni della commissione di cui all'art. 12. 4. Ultimata l'istruttoria il Comune trasmette le domande e la relativa documentazione alla commissione che, previa verifica della regolarita' delle procedure e del possesso dei requisiti e delle condizioni, provvede alla conferma o all'eventuale rettifica della graduatoria definitiva ed all'eventuale esclusione del richiedente dalla graduatoria medesima. 5. La commissione, nel caso di manifesta inattendibilita' delle dichiarazioni rese, con particolare riferimento a quelle relative al reddito documentato ai fini fiscali, trasmette agli uffici finanziari, per gli opportuni accertamenti, la relativa documentazione. In pendenza di tali accertamenti e' sospesa l'assegnazione dei soli alloggi relativi ai casi controversi. 6. Il Comune, sulla base delle determinazioni assunte e comunicate dalla commissione, effettua l'assegnazione degli alloggi.