Art. 12.
                     Commissione di assegnazione
 
  1.  La  commissione  di  assegnazione,  costituita  e  nominata dal
Presidente  della  Giunta  regionale,  ha   competenza   territoriale
provinciale ed e' composta da:
   a)  un  magistrato,  con  funzione  di  presidente,  designato dal
Presidente della Corte d'appello;
   b) due componenti, esperti in materie giuridiche amministrative ed
in materia di edilizia residenziale pubblica, designati dalla  Giunta
regionale;
   c)   il   Presidente  dell'Istituto  per  l'edilizia  residenziale
pubblica territorialmente competente o suo delegato;
   d) i Sindaci dei Comuni compresi nella provincia o loro  delegati,
che  partecipano alle sedute relative alle assegnazioni del Comune di
competenza.
  2. La commissione e' costituita a norma della  legge  regionale  di
disciplina  delle  nomine e designazioni di competenza regionale e la
sua durata corrisponde a quella della legislatura.
  3. Per la validita' delle deliberazioni e' necessaria  la  presenza
di  almeno  tre  componenti e il voto della maggioranza dei presenti.
In caso di parita' di voti prevale quello del presidente.
  4 La funzione di segretario della commissione e' attribuita  ad  un
dipendente dello I.E.R.P.
  5.  La  commissione  ha  sede  presso  lo  I.E.R.P. della provincia
interessata.
  6. L'onere finanziario per il funzionamento della commissione e'  a
carico del Comune interessato alla verifica della graduatoria.
  7.  Ai  componenti  della  commissione e' corrisposto un gettone di
presenza per seduta pari  a  quello  previsto  per  i  componenti  il
Comitato regionale di controllo.