Art. 12. Commissione di assegnazione 1. La commissione di assegnazione, costituita e nominata dal Presidente della Giunta regionale, ha competenza territoriale provinciale ed e' composta da: a) un magistrato, con funzione di presidente, designato dal Presidente della Corte d'appello; b) due componenti, esperti in materie giuridiche amministrative ed in materia di edilizia residenziale pubblica, designati dalla Giunta regionale; c) il Presidente dell'Istituto per l'edilizia residenziale pubblica territorialmente competente o suo delegato; d) i Sindaci dei Comuni compresi nella provincia o loro delegati, che partecipano alle sedute relative alle assegnazioni del Comune di competenza. 2. La commissione e' costituita a norma della legge regionale di disciplina delle nomine e designazioni di competenza regionale e la sua durata corrisponde a quella della legislatura. 3. Per la validita' delle deliberazioni e' necessaria la presenza di almeno tre componenti e il voto della maggioranza dei presenti. In caso di parita' di voti prevale quello del presidente. 4 La funzione di segretario della commissione e' attribuita ad un dipendente dello I.E.R.P. 5. La commissione ha sede presso lo I.E.R.P. della provincia interessata. 6. L'onere finanziario per il funzionamento della commissione e' a carico del Comune interessato alla verifica della graduatoria. 7. Ai componenti della commissione e' corrisposto un gettone di presenza per seduta pari a quello previsto per i componenti il Comitato regionale di controllo.