Art. 13. Disponibilita' alloggi da assegnare 1. Lo I.E.R.P. e' tenuto a comunicare al Comune ed alla Giunta regionale il numero degli alloggi disponibili per l'assegnazione. 2. La comunicazione di cui al comma 1, che deve contenere i dati relativi alle caratteristiche tipologiche degli alloggi ed al loro stato di conservazione e manutenzione, e' effettuata: a) per gli alloggi di nuova costruzione o in corso di recupero, quattro mesi prima della data presunta di ultimazione dei lavori e almeno dieci giorni prima di quella dell'effettiva disponibilita'; b) per gli alloggi che si rendono disponibili per la riassegnazione almeno dieci giorni prima dell'effettiva disponibilita'. 3. Trascorsi novanta giorni dalla data di diponibilita' degli alloggi, il Comune, in caso di mancata assegnazione dovuta a causa diversa dalla inabitabilita', debitamente documentata, versa allo I.E.R.P. il canone di riferimento di cui all'art. 23. 4. I Comuni che a seguito dell'emanazione dei bandi di concorso non abbiano ricevuto domande, possono, previa autorizzazione della Giunta regionale, assegnare gli alloggi eventualmente disponibili, per un massimo di quattro anni, a richiedenti in possesso dei requisiti di cui all'art. 4.