Art. 13.
                 Disponibilita' alloggi da assegnare
 
  1.  Lo  I.E.R.P.  e'  tenuto  a comunicare al Comune ed alla Giunta
regionale il numero degli alloggi disponibili per l'assegnazione.
  2. La comunicazione di cui al comma 1, che deve  contenere  i  dati
relativi  alle  caratteristiche  tipologiche degli alloggi ed al loro
stato di conservazione e manutenzione, e' effettuata:
   a) per gli alloggi di nuova costruzione o in  corso  di  recupero,
quattro  mesi  prima  della data presunta di ultimazione dei lavori e
almeno dieci giorni prima di quella dell'effettiva disponibilita';
   b)  per  gli  alloggi  che   si   rendono   disponibili   per   la
riassegnazione    almeno    dieci    giorni    prima   dell'effettiva
disponibilita'.
  3. Trascorsi novanta  giorni  dalla  data  di  diponibilita'  degli
alloggi,  il  Comune,  in caso di mancata assegnazione dovuta a causa
diversa dalla inabitabilita',  debitamente  documentata,  versa  allo
I.E.R.P.  il canone di riferimento di cui all'art. 23.
  4. I Comuni che a seguito dell'emanazione dei bandi di concorso non
abbiano ricevuto domande, possono, previa autorizzazione della Giunta
regionale,  assegnare  gli  alloggi eventualmente disponibili, per un
massimo di quattro anni, a richiedenti in possesso dei  requisiti  di
cui all'art. 4.