Art. 14.
                Assegnazione e standard dell'alloggio
 
  1.  L'assegnazione  degli  alloggi  agli  aventi  diritto  in  base
all'ordine della graduatoria definitiva, distinta in  relazione  alla
composizione  del nucleo familiare di ogni concorrente, e' effettuata
dal Comune secondo gli standards stabiliti all'art. 4, comma 2.
  2. Gli alloggi situati al piano terreno nonche'  quelli  ricompresi
in edifici realizzati con abbattimento delle barriere architettoniche
sono  assegnati,  ai  sensi  dell'art.  12 del decreto del Presidente
della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384,  con  preferenza  ai  nuclei
familiari  in  cui  siano  presenti  disabili  con  ridotta capacita'
motoria e con priorita' per i non deambulanti senza l'aiuto di  terze
persone.
  3.  Non  possono,  essere  assegnati,  in ogni caso, alloggi con un
numero di vani convenzionali, rapportato al numero dei componenti  il
nucleo familiare, eccedente il seguente standard abitativo:
   a) tre vani convenzionali per una o due persone;
   b) cinque vani convenzionali per tre persone;
   c) sei vani convenzionali per quattro o cinque persone;
   d) sette vani convenzionali per sei o piu' persone.
  4.  Lo  standard  abitativo  e'  individuato  tenendo  conto di una
persona in piu' qualora:
   a) nel nucleo  familiare  sia  presente  una  donna  in  stato  di
gravidanza, attestato da certificato medico;
   b)  alla  data  di  emanazione  del  bando  di  concorso il nucleo
familiare si sia costituito da meno di due anni e sia composto da due
coniugi o da due conviventi more-uxorio, entrambi di eta' inferiore a
trenta anni.
  5.  Sono  ammesse  assegnazioni  in deroga e comunque limitatamente
allo standard immediatamente superiore,  qualora  le  caratteristiche
dei  nuclei  familiari richiedenti in graduatoria e degli assegnatari
interessati ad eventuali cambi di alloggio non consentano, a giudizio
del Comune, soluzioni valide  ne'  ai  fini  della  razionalizzazione
dell'uso  del  patrimonio pubblico ne' ai fini del soddisfacimento di
domande con pari o piu' grave connotazione di bisogno.
  6. Sono ammesse  assegnazioni  con  standard  inferiore  di  uno  o
superiore di due a quello stabilito dal comma 3 qualora:
   a)  non  esistano  altri  richiedenti in graduatoria o assegnatari
interessati all'eventuale cambio di alloggio;
   b) l'assegnatario sia collocato in graduatoria  con  un  punteggio
superiore  di almeno sei punti rispetto a quello attribuito al nucleo
familiare  costituito  da  un  numero  di  componenti  adeguato  allo
standard dell'alloggio da assegnare.
  7.  Le  assegnazioni effettuate con i criteri di cui ai commi 5 e 6
sono temporanee ed  hanno  validita'  sino  al  momento  in  cui  sia
possibile   effettuare   il  cambio  di  alloggio.  A  tal  fine  gli
assegnatari sono inseriti d'ufficio dallo I.E.R.P. nei  programmi  di
mobilita'.