Art. 14. Assegnazione e standard dell'alloggio 1. L'assegnazione degli alloggi agli aventi diritto in base all'ordine della graduatoria definitiva, distinta in relazione alla composizione del nucleo familiare di ogni concorrente, e' effettuata dal Comune secondo gli standards stabiliti all'art. 4, comma 2. 2. Gli alloggi situati al piano terreno nonche' quelli ricompresi in edifici realizzati con abbattimento delle barriere architettoniche sono assegnati, ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384, con preferenza ai nuclei familiari in cui siano presenti disabili con ridotta capacita' motoria e con priorita' per i non deambulanti senza l'aiuto di terze persone. 3. Non possono, essere assegnati, in ogni caso, alloggi con un numero di vani convenzionali, rapportato al numero dei componenti il nucleo familiare, eccedente il seguente standard abitativo: a) tre vani convenzionali per una o due persone; b) cinque vani convenzionali per tre persone; c) sei vani convenzionali per quattro o cinque persone; d) sette vani convenzionali per sei o piu' persone. 4. Lo standard abitativo e' individuato tenendo conto di una persona in piu' qualora: a) nel nucleo familiare sia presente una donna in stato di gravidanza, attestato da certificato medico; b) alla data di emanazione del bando di concorso il nucleo familiare si sia costituito da meno di due anni e sia composto da due coniugi o da due conviventi more-uxorio, entrambi di eta' inferiore a trenta anni. 5. Sono ammesse assegnazioni in deroga e comunque limitatamente allo standard immediatamente superiore, qualora le caratteristiche dei nuclei familiari richiedenti in graduatoria e degli assegnatari interessati ad eventuali cambi di alloggio non consentano, a giudizio del Comune, soluzioni valide ne' ai fini della razionalizzazione dell'uso del patrimonio pubblico ne' ai fini del soddisfacimento di domande con pari o piu' grave connotazione di bisogno. 6. Sono ammesse assegnazioni con standard inferiore di uno o superiore di due a quello stabilito dal comma 3 qualora: a) non esistano altri richiedenti in graduatoria o assegnatari interessati all'eventuale cambio di alloggio; b) l'assegnatario sia collocato in graduatoria con un punteggio superiore di almeno sei punti rispetto a quello attribuito al nucleo familiare costituito da un numero di componenti adeguato allo standard dell'alloggio da assegnare. 7. Le assegnazioni effettuate con i criteri di cui ai commi 5 e 6 sono temporanee ed hanno validita' sino al momento in cui sia possibile effettuare il cambio di alloggio. A tal fine gli assegnatari sono inseriti d'ufficio dallo I.E.R.P. nei programmi di mobilita'.