Art. 16. Consegna degli alloggi 1. L'elenco degli assegnatari con l'indicazione degli alloggi scelti e' trasmesso dal Comune allo I.E.R.P. il quale provvede a comunicare le modalita' e le condizioni per la stipula del contratto di locazione e per la successiva consegna degli alloggi. 2. Qualora l'assegnatario risulti inadempiente rispetto a quanto previsto dal comma 1, lo I.E.R.P., previa diffida, trasmette gli atti al Comune ai fini della dichiarazione della decadenza. 3. L'alloggio assegnato deve essere occupato entro quarantacinque giorni dalla sottoscrizione del verbale di consegna, salvo proroga concessa dal Comune su motivata istanza. 4. Decorso il termine di cui al comma 3 il Comune pronuncia la decadenza. 5. Il Comune che non adempie a quanto disposto dai commi 2 e 3, e' tenuto a corrispondere allo I.E.R.P. il canone di riferimento di cui all'art. 23.