Art. 16.
                       Consegna degli alloggi
 
  1.  L'elenco  degli  assegnatari  con  l'indicazione  degli alloggi
scelti e' trasmesso dal Comune allo  I.E.R.P.  il  quale  provvede  a
comunicare  le modalita' e le condizioni per la stipula del contratto
di locazione e per la successiva consegna degli alloggi.
  2. Qualora l'assegnatario risulti inadempiente  rispetto  a  quanto
previsto dal comma 1, lo I.E.R.P., previa diffida, trasmette gli atti
al Comune ai fini della dichiarazione della decadenza.
  3.  L'alloggio  assegnato deve essere occupato entro quarantacinque
giorni dalla sottoscrizione del verbale di  consegna,  salvo  proroga
concessa dal Comune su motivata istanza.
  4.  Decorso  il  termine  di  cui al comma 3 il Comune pronuncia la
decadenza.
  5. Il Comune che non adempie a quanto disposto dai commi 2 e 3,  e'
tenuto  a corrispondere allo I.E.R.P. il canone di riferimento di cui
all'art. 23.