Art. 17.
                              Subentro
 
  1.   In   caso   di   decesso   dell'aspirante    assegnatario    o
dell'assegnatario  subentrano  gli  eredi  facenti  parte  del nucleo
familiare, come definito all'art. 4 e secondo l'ordine ivi indicato.
  2. L'ospitalita' temporanea di persone non facenti parte del nucleo
familiare e' ammessa, per  un  periodo  non  superiore  a  due  anni,
prorogabili su istanza dell'assegnatario, previa autorizzazione dello
I.E.R.P.,  allorche'  sussistano  esigenze  di  mutua solidarieta' ed
assistenza.     Tale   ospitalita'   non   comporta   alcun   diritto
sull'alloggio.
  3.  In  caso  di  separazione,  di  scioglimento del matrimonio, di
cessazione degli effetti civili del medesimo,  lo  I.E.R.P.  provvede
all'eventuale  voltura del contratto di locazione, uniformandosi alla
decisione del giudice.