Art. 17. Subentro 1. In caso di decesso dell'aspirante assegnatario o dell'assegnatario subentrano gli eredi facenti parte del nucleo familiare, come definito all'art. 4 e secondo l'ordine ivi indicato. 2. L'ospitalita' temporanea di persone non facenti parte del nucleo familiare e' ammessa, per un periodo non superiore a due anni, prorogabili su istanza dell'assegnatario, previa autorizzazione dello I.E.R.P., allorche' sussistano esigenze di mutua solidarieta' ed assistenza. Tale ospitalita' non comporta alcun diritto sull'alloggio. 3. In caso di separazione, di scioglimento del matrimonio, di cessazione degli effetti civili del medesimo, lo I.E.R.P. provvede all'eventuale voltura del contratto di locazione, uniformandosi alla decisione del giudice.