Art. 18.
           Diritti ed obblighi derivanti dall'assegnazione
 
  1. La qualifica di assegnatario, sia in sede di assegnazione che in
caso di subentro, e' attribuita ai soli fini amministrativi.
  2.  Tutti  i  componenti  il  nucleo  familiare   dell'assegnatario
acquisiscono  con l'assegnazione pari diritti ed obblighi ai fini del
godimento dell'alloggio e sono  obbligati  in  solido  nei  confronti
dello I.E.R.P.  per il pagamento del canone di locazione, delle quote
accessorie  nonche' delle spese per l'uso ed il godimento dei servizi
comuni.