Art. 18. Diritti ed obblighi derivanti dall'assegnazione 1. La qualifica di assegnatario, sia in sede di assegnazione che in caso di subentro, e' attribuita ai soli fini amministrativi. 2. Tutti i componenti il nucleo familiare dell'assegnatario acquisiscono con l'assegnazione pari diritti ed obblighi ai fini del godimento dell'alloggio e sono obbligati in solido nei confronti dello I.E.R.P. per il pagamento del canone di locazione, delle quote accessorie nonche' delle spese per l'uso ed il godimento dei servizi comuni.