Art. 19. Riserva di alloggi per situazioni di emergenza abitativa 1. I Comuni possono, dandone comunicazione alla Giunta regionale, riservare un'aliquota non superiore al quindici per cento degli alloggi annualmente disponibili ai sensi dell'art. 13 da assegnare a soggetti in gravi e documentate situazioni di emergenza abitativa quali: a) provvedimenti esecutivi di sfratto; b) ordinanze sindacali di sgombero per immobili da recuperare, emesse in data non anteriore a 3 mesi; c) sistemazione di profughi di cui alla legge 26 dicembre 1981, n. 763; d) sistemazione di appartenenti alle forze dell'ordine, alle forze armate ed al corpo degli agenti di custodia, trasferiti per motivi di ordine pubblico. 2. Oltre che nell'ipotesi di cui al comma 1 i Comuni possono riservare, previa autorizzazione della Giunta regionale, un'ulteriore quota non superiore al quindici per cento per far fronte ad altre gravi esigenze dagli stessi individuate e documentate. 3. Per le assegnazioni di cui al comma 1 e comma 2 e' richiesta la sussistenza dei requisiti previsti all'art. 4, l'accertamento dei quali viene effettuato dalle Commissioni di cui all'art. 12, previa istruttoria da parte dei Comuni interessati. 4. I Comuni con popolazione inferiore a diecimila abitanti possono riservare complessivamente, per le finalita' di cui al presente articolo, fino a un terzo degli alloggi da assegnare annualmente e, comunque, almeno un alloggio. 5. Non e' consentita la riserva degli alloggi realizzati per le finalita' di cui al comma 7 dell'art. 4.