Art. 19.
      Riserva di alloggi per situazioni di emergenza abitativa
 
  1. I Comuni possono, dandone comunicazione alla  Giunta  regionale,
riservare  un'aliquota  non  superiore  al  quindici  per cento degli
alloggi annualmente disponibili ai sensi dell'art. 13 da assegnare  a
soggetti  in  gravi  e  documentate situazioni di emergenza abitativa
quali:
   a) provvedimenti esecutivi di sfratto;
   b) ordinanze sindacali di sgombero  per  immobili  da  recuperare,
emesse in data non anteriore a 3 mesi;
   c) sistemazione di profughi di cui alla legge 26 dicembre 1981, n.
763;
   d) sistemazione di appartenenti alle forze dell'ordine, alle forze
armate ed al corpo degli agenti di custodia, trasferiti per motivi di
ordine pubblico.
  2.  Oltre  che  nell'ipotesi  di  cui  al  comma 1 i Comuni possono
riservare, previa autorizzazione della Giunta regionale, un'ulteriore
quota non superiore al quindici per cento per  far  fronte  ad  altre
gravi esigenze dagli stessi individuate e documentate.
  3.  Per le assegnazioni di cui al comma 1 e comma 2 e' richiesta la
sussistenza dei requisiti previsti  all'art.  4,  l'accertamento  dei
quali  viene  effettuato dalle Commissioni di cui all'art. 12, previa
istruttoria da parte dei Comuni interessati.
  4. I Comuni con popolazione inferiore a diecimila abitanti  possono
riservare  complessivamente,  per  le  finalita'  di  cui al presente
articolo, fino a un terzo degli alloggi da assegnare  annualmente  e,
comunque, almeno un alloggio.
  5.  Non  e'  consentita  la riserva degli alloggi realizzati per le
finalita' di cui al comma 7 dell'art. 4.