Art. 2. Esclusioni temporanee 1. La Giunta regionale, su motivata richiesta dei Comuni o delle Unita' locali socio sanitarie (U.S.L.), puo' autorizzare l'esclusione temporanea dalla applicazione della presente legge di alloggi di edilizia residenziale pubblica da destinare al soddisfacimento abitativo di soggetti fruenti di intervento socio-terapeutico. 2. Gli alloggi esclusi ai sensi del comma 1 possono essere assegnati dal Comune, nell'arco di tempo autorizzato dalla Giunta regionale, anche a piu' soggetti o nuclei familiari, dei quali lo stesso Comune e' tenuto a comunicare alla Giunta regionale ed all'Istituto per l'edilizia residenziale pubblica (I.E.R.P.), di volta in volta, i nominativi e la durata prevista della permanenza. 3. Il Comune o la U.S.L. richiedente, stipulano con lo I.E.R.P. apposita convenzione con la quale sono stabilite la durata dell'esclusione, le modalita' di utilizzo e manutenzione degli alloggi, nonche' di pagamento del canone di locazione. 4. Il canone di locazione, pari a quello determinato ai sensi dell'art. 23, posto a carico del Comune o della U.S.L., e' corrisposto allo I.E.R.P. 5. Le esclusioni effettuate ai sensi del presente articolo sono comprese nell'aliquota del 15 per cento di cui al comma 2 dell'art. 19.