Art. 2.
                        Esclusioni temporanee
 
  1.  La  Giunta  regionale, su motivata richiesta dei Comuni o delle
Unita' locali socio sanitarie (U.S.L.), puo' autorizzare l'esclusione
temporanea dalla applicazione della  presente  legge  di  alloggi  di
edilizia   residenziale  pubblica  da  destinare  al  soddisfacimento
abitativo di soggetti fruenti di intervento socio-terapeutico.
  2. Gli  alloggi  esclusi  ai  sensi  del  comma  1  possono  essere
assegnati  dal  Comune,  nell'arco  di tempo autorizzato dalla Giunta
regionale, anche a piu' soggetti o nuclei  familiari,  dei  quali  lo
stesso  Comune  e'  tenuto  a  comunicare  alla  Giunta  regionale ed
all'Istituto per  l'edilizia  residenziale  pubblica  (I.E.R.P.),  di
volta in volta, i nominativi e la durata prevista della permanenza.
  3.  Il  Comune  o  la U.S.L. richiedente, stipulano con lo I.E.R.P.
apposita  convenzione  con  la  quale  sono   stabilite   la   durata
dell'esclusione,  le  modalita'  di  utilizzo  e  manutenzione  degli
alloggi, nonche' di pagamento del canone di locazione.
  4. Il canone di locazione,  pari  a  quello  determinato  ai  sensi
dell'art.    23,  posto  a  carico  del  Comune  o  della  U.S.L., e'
corrisposto allo I.E.R.P.
  5. Le esclusioni effettuate ai sensi  del  presente  articolo  sono
comprese  nell'aliquota  del 15 per cento di cui al comma 2 dell'art.
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