Art. 20. Riserve temporanee per la realizzazione di interventi di recupero 1. I Comuni, previa autorizzazione della Giunta regionale, possono effettuare riserve temporanee oltre quelle previste dall'art. 19 nel caso di trasferimento di: a) assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica da recuperare; b) locatari o proprietari di alloggi di proprieta' privata inseriti in programmi integrati di recupero o di riqualificazione urbana che beneficiano di contributo pubblico. 2. Per gli assegnatari di cui al comma 1, lett. b) si prescinde dal possesso dei requisiti previsti per l'assegnazione e gli stessi sono tenuti a corrispondere il canone di riferimento di cui all'art. 23. 3. Le assegnazioni effettuate ai sensi del presente articolo non possono eccedere il periodo di esecuzione dei lavori di recupero.