Art. 20.
  Riserve temporanee per la realizzazione di interventi di recupero
 
  1. I Comuni, previa autorizzazione della Giunta regionale,  possono
effettuare  riserve temporanee oltre quelle previste dall'art. 19 nel
caso di trasferimento di:
   a) assegnatari di alloggi di  edilizia  residenziale  pubblica  da
recuperare;
   b)  locatari  o  proprietari  di  alloggi  di  proprieta'  privata
inseriti in programmi integrati di  recupero  o  di  riqualificazione
urbana che beneficiano di contributo pubblico.
  2. Per gli assegnatari di cui al comma 1, lett. b) si prescinde dal
possesso  dei requisiti previsti per l'assegnazione e gli stessi sono
tenuti a corrispondere il canone di riferimento di cui all'art.  23.
  3. Le assegnazioni effettuate ai sensi del  presente  articolo  non
possono eccedere il periodo di esecuzione dei lavori di recupero.