Art. 22.
                         Canone di locazione
 
  1.  Il  canone  di  locazione  degli alloggi di cui all'art. 1 deve
garantire il pareggio costi-ricavi degli I.E.R.P.  ed  e'  diretto  a
compensare:
   a)  le  spese  di amministrazione e di gestione degli I.E.R.P., il
pagamento degli oneri fiscali, nonche' il  versamento,  nella  misura
stabilita  dal CIPE, al fondo per l'edilizia residenziale pubblica di
cui all'art. 13 della legge 5 agosto 1978, n. 457;
   b) il conseguimento di una quota non inferiore al 30 per  cento  e
non  superiore  al  70  per cento delle spese complessive di cui alla
lettera a), stabilita ogni anno dalla Giunta regionale, da  destinare
alla manutenzione degli alloggi ed alle finalita' di cui all'art.  25
della legge 8 agosto 1977, n. 513.
  2. Al fine di verificare il conseguimento del pareggio costi-ricavi
gli  I.E.R.P.  trasmettono  alla Giunta regionale, contestualmente al
bilancio  di  previsione,  un  prospetto  dimostrativo   secondo   le
modalita' stabilite dalla Giunta medesima.