Art. 22. Canone di locazione 1. Il canone di locazione degli alloggi di cui all'art. 1 deve garantire il pareggio costi-ricavi degli I.E.R.P. ed e' diretto a compensare: a) le spese di amministrazione e di gestione degli I.E.R.P., il pagamento degli oneri fiscali, nonche' il versamento, nella misura stabilita dal CIPE, al fondo per l'edilizia residenziale pubblica di cui all'art. 13 della legge 5 agosto 1978, n. 457; b) il conseguimento di una quota non inferiore al 30 per cento e non superiore al 70 per cento delle spese complessive di cui alla lettera a), stabilita ogni anno dalla Giunta regionale, da destinare alla manutenzione degli alloggi ed alle finalita' di cui all'art. 25 della legge 8 agosto 1977, n. 513. 2. Al fine di verificare il conseguimento del pareggio costi-ricavi gli I.E.R.P. trasmettono alla Giunta regionale, contestualmente al bilancio di previsione, un prospetto dimostrativo secondo le modalita' stabilite dalla Giunta medesima.