Art. 25. Accertamento periodico del reddito 1. La situazione reddituale degli assegnatari e' verificata annualmente sulla base della documentazione che gli assegnatari medesimi sono tenuti a produrre con le modalita' e nei termini indicati dagli I.E.R.P. 2. Qualora, previa diffida, l'assegnatario non produca la documentazione richiesta o vi provveda solo parzialmente, lo I.E.R.P. applica il canone di locazione di cui alla lett. C) dell'art. 24. 3. Ai fini della determinazirone del canone di cui al comma 2 e' attribuito all'assegnatario un reddito effettivo pari al triplo di quello previsto dal comma 1 dell'art. 5. 4. L'eventuale variazione della collocazione degli assegnatari nelle fasce di reddito e del canone di locazione ha effetto dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello nel quale e' stata effettuata la verifica della situazione reddituale. 5. L'assegnatario, su domanda, ha in ogni caso diritto di essere collocato in una fascia di reddito inferiore qualora dimostri di aver subito, nell'anno solare precedente a quello della domanda, una diminuzione del reddito familiare. La collocazione nella fascia di reddito inferiore e' disposta dallo I.E.R.P., con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello in cui e' stata inoltrata la domanda. Ar. 26. Fondo sociale 1. E' istituito il Fondo sociale regionale per la concessione di contributi a favore di famiglie in grave situazione di bisogno, al fine di integrare le spese per i servizi accessori dell'abitazione e favorire la mobilita' e conseguire l'ottimizzazione dell'uso del patrimonio abitativo. 2. I contributi di cui al comma 1 sono corrisposti ai cittadini piu' disagiati con priorita' ai soggetti handicappati, ai titolari di pensioni sociali minime e di invalidita', ai nuclei familiari monoreddito ed ai lavoratori in cassa integrazione guadagni o in mobilita'. 3. La Giunta regionale determina le modalita' e le forme di costituzione e di funzionamento del Fondo al cui finanziamento si provvede con contributi della Regione, dei Comuni e di altri enti.