Art. 25.
                 Accertamento periodico del reddito
 
  1.  La  situazione  reddituale  degli  assegnatari  e'   verificata
annualmente  sulla  base  della  documentazione  che  gli assegnatari
medesimi sono tenuti a  produrre  con  le  modalita'  e  nei  termini
indicati dagli I.E.R.P.
  2.   Qualora,   previa   diffida,  l'assegnatario  non  produca  la
documentazione richiesta o vi provveda solo parzialmente, lo I.E.R.P.
applica il canone di locazione di cui alla lett. C) dell'art. 24.
  3. Ai fini della determinazirone del canone di cui al  comma  2  e'
attribuito  all'assegnatario  un  reddito effettivo pari al triplo di
quello previsto dal comma 1 dell'art. 5.
  4. L'eventuale  variazione  della  collocazione  degli  assegnatari
nelle  fasce  di  reddito  e del canone di locazione ha effetto dal 1
gennaio dell'anno successivo a quello nel quale e'  stata  effettuata
la verifica della situazione reddituale.
  5.  L'assegnatario,  su  domanda, ha in ogni caso diritto di essere
collocato in una fascia di reddito inferiore qualora dimostri di aver
subito, nell'anno solare  precedente  a  quello  della  domanda,  una
diminuzione  del  reddito  familiare. La collocazione nella fascia di
reddito inferiore e' disposta  dallo  I.E.R.P.,  con  decorrenza  dal
primo  giorno  del mese successivo a quello in cui e' stata inoltrata
la domanda.
 
                               Ar. 26.
                            Fondo sociale
 
  1. E' istituito il Fondo sociale regionale per  la  concessione  di
contributi  a  favore  di famiglie in grave situazione di bisogno, al
fine di integrare le spese per i servizi accessori dell'abitazione  e
favorire  la  mobilita'  e  conseguire  l'ottimizzazione dell'uso del
patrimonio abitativo.
  2. I contributi di cui al comma 1  sono  corrisposti  ai  cittadini
piu' disagiati con priorita' ai soggetti handicappati, ai titolari di
pensioni  sociali  minime  e  di  invalidita',  ai  nuclei  familiari
monoreddito ed ai lavoratori in  cassa  integrazione  guadagni  o  in
mobilita'.
  3.  La  Giunta  regionale  determina  le  modalita'  e  le forme di
costituzione e di funzionamento del Fondo  al  cui  finanziamento  si
provvede con contributi della Regione, dei Comuni e di altri enti.