Art. 27.
                              Morosita'
 
  1.  La  morosita'  superiore a tre mesi nel pagamento del canone di
locazione e' causa  di  risoluzione  del  contratto  con  conseguente
decadenza dall'assegnazione.
  2.  La  morosita'  puo' essere sanata per non piu' di una volta nel
corso dell'anno qualora  il  pagamento  della  somma  dovuta,  con  i
relativi interessi al tasso legale, avvenga nel termine perentorio di
sessanta giorni dalla costituzione in mora.
  3.  Non  e'  causa di risoluzione del contratto ne' di applicazione
degli interessi la morosita' dovuta a stato di disoccupazione,  grave
malattia  o  indigenza  dell'assegnatario  accertati dallo I.E.R.P. e
comunicati dallo stesso al Comune  per  gli  eventuali  provvedimenti
assistenziali di competenza, ivi compreso il pagamento del canone.
  4.  All'atto della cessazione delle condizioni di cui al comma 3 lo
I.E.R.P. determina le modalita' di recupero delle somme dovute.
  5.  In  caso  di  risoluzione  del  contratto  per   morosita'   il
conseguente   provvedimento  di  rilascio  dell'alloggio  costituisce
titolo esecutivo nei confronti dell'assegnatario  e  di  chiunque  lo
occupi.