Art. 27. Morosita' 1. La morosita' superiore a tre mesi nel pagamento del canone di locazione e' causa di risoluzione del contratto con conseguente decadenza dall'assegnazione. 2. La morosita' puo' essere sanata per non piu' di una volta nel corso dell'anno qualora il pagamento della somma dovuta, con i relativi interessi al tasso legale, avvenga nel termine perentorio di sessanta giorni dalla costituzione in mora. 3. Non e' causa di risoluzione del contratto ne' di applicazione degli interessi la morosita' dovuta a stato di disoccupazione, grave malattia o indigenza dell'assegnatario accertati dallo I.E.R.P. e comunicati dallo stesso al Comune per gli eventuali provvedimenti assistenziali di competenza, ivi compreso il pagamento del canone. 4. All'atto della cessazione delle condizioni di cui al comma 3 lo I.E.R.P. determina le modalita' di recupero delle somme dovute. 5. In caso di risoluzione del contratto per morosita' il conseguente provvedimento di rilascio dell'alloggio costituisce titolo esecutivo nei confronti dell'assegnatario e di chiunque lo occupi.