Art. 28.
                              Mobilita'
 
  1.     Ai    fini    dell'eliminazione    delle    condizioni    di
sotto-utilizzazione  o  sovraffollamento  degli   alloggi   pubblici,
nonche'  dei  disagi  abitativi  di  carattere sociale, il Comune, di
intesa  con  lo  I.E.R.P.,  predispone  il  programma  di   mobilita'
dell'utenza  da  effettuarsi  sia  attraverso il cambio degli alloggi
assegnati, sia mediante la utilizzazione di quelli di  risulta  e  di
una aliquota definita dal Comune stesso non superiore al quindici per
cento di quelli di nuova assegnazione.
  2.  Il programma di mobilita' viene formato sulla base dei seguenti
criteri:
   a) verifica dello stato d'uso  e  affollamento  degli  alloggi  ed
individuazione   delle  situazioni  di  sovra  e  sotto  affollamento
esistenti da almeno tre  anni,  secondo  le  classi  di  gravita'  in
relazione  alla  composizione e alle caratteristiche socio-economiche
dei nuclei familiari;
   b) scelta della zona  di  residenza  da  parte  dell'assegnatario,
ovvero permanenza nello stesso quartiere, garantendo il miglioramento
od il mantenimento delle precedenti condizioni abitative;
   c)  priorita'  alle  domande  di cambio fondate sulla presenza nel
nucleo familiare di  portatori  di  handicap  o  soggetti  con  gravi
problemi di salute, alle domande degli anziani disposti a trasferirsi
in  alloggi di minori dimensioni ed alle domande connesse ad esigenze
di avvicinamento al luogo di lavoro.
  3.  La  Giunta  regionale  provvede  ad  emanare  le  modalita'  di
applicazione dei criteri di cui al comma 2.