Art. 28. Mobilita' 1. Ai fini dell'eliminazione delle condizioni di sotto-utilizzazione o sovraffollamento degli alloggi pubblici, nonche' dei disagi abitativi di carattere sociale, il Comune, di intesa con lo I.E.R.P., predispone il programma di mobilita' dell'utenza da effettuarsi sia attraverso il cambio degli alloggi assegnati, sia mediante la utilizzazione di quelli di risulta e di una aliquota definita dal Comune stesso non superiore al quindici per cento di quelli di nuova assegnazione. 2. Il programma di mobilita' viene formato sulla base dei seguenti criteri: a) verifica dello stato d'uso e affollamento degli alloggi ed individuazione delle situazioni di sovra e sotto affollamento esistenti da almeno tre anni, secondo le classi di gravita' in relazione alla composizione e alle caratteristiche socio-economiche dei nuclei familiari; b) scelta della zona di residenza da parte dell'assegnatario, ovvero permanenza nello stesso quartiere, garantendo il miglioramento od il mantenimento delle precedenti condizioni abitative; c) priorita' alle domande di cambio fondate sulla presenza nel nucleo familiare di portatori di handicap o soggetti con gravi problemi di salute, alle domande degli anziani disposti a trasferirsi in alloggi di minori dimensioni ed alle domande connesse ad esigenze di avvicinamento al luogo di lavoro. 3. La Giunta regionale provvede ad emanare le modalita' di applicazione dei criteri di cui al comma 2.