Art. 3. Ente gestore del patrimonio di edilizia residenziale pubblica 1. Allo scopo di unificare la gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica gli I.E.R.P. svolgono l'attivita' di ente gestore di tutti gli alloggi soggetti alla disciplina della presente legge. 2. Per la finalita' di cui al comma 1, gli I.E.R.P. stipulano con gli enti proprietari apposite convenzioni con le quali sono disciplinati i compiti di amministrazione e di manutenzione degli alloggi, di contabilizzazione e riscossione dei canoni di locazione e provvedono altresi' alla predisposizione ed aggiornamento dell'anagrafe dell'utenza e del patrimonio di edilizia residenziale pubblica. 3. La Giunta regionale approva la convenzione-tipo di cui al comma 2 e predispone l'anagrafe regionale sulla base dei dati acquisiti dagli I.E.R.P. 4. Gli I.E.R.P. presentano annualmente alla Giunta regionale una relazione sullo stato di attuazione dei programmi costruttivi e di gestione del patrimonio.