Art. 3.
                   Ente gestore del patrimonio di
                   edilizia residenziale pubblica
 
  1. Allo scopo di unificare la gestione del patrimonio  di  edilizia
residenziale  pubblica  gli  I.E.R.P.  svolgono  l'attivita'  di ente
gestore di tutti gli alloggi soggetti alla disciplina della  presente
legge.
  2.  Per  la finalita' di cui al comma 1, gli I.E.R.P. stipulano con
gli  enti  proprietari  apposite  convenzioni  con  le   quali   sono
disciplinati  i  compiti  di  amministrazione e di manutenzione degli
alloggi, di contabilizzazione e riscossione dei canoni di locazione e
provvedono   altresi'   alla   predisposizione    ed    aggiornamento
dell'anagrafe  dell'utenza  e del patrimonio di edilizia residenziale
pubblica.
  3. La Giunta regionale approva la convenzione-tipo di cui al  comma
2  e  predispone  l'anagrafe  regionale sulla base dei dati acquisiti
dagli I.E.R.P.
  4. Gli I.E.R.P. presentano annualmente alla  Giunta  regionale  una
relazione  sullo  stato  di attuazione dei programmi costruttivi e di
gestione del patrimonio.