Art. 30. Alloggi in amministrazione condominiale 1. E' fatto divieto allo I.E.R.P. di proseguire o di iniziare l'attivita' di amministrazione degli stabili integralmente o prevalentemente ceduti in proprieta'. Dal momento della costituzione del condominio cessa per gli assegnatari in proprieta' l'obbligo di corrispondere le quote per spese generali, di amministrazione e manutenzione, eccezion fatta per il rimborso delle spese sostenute per il servizio di rendicontazione e di esazione delle rate di riscatto, il cui importo e' fissato annualmente dalla Giunta regionale, su proposta dello I.E.R.P. 2. Il comma 1 si applica agli assegnatari in locazione con patto di futura vendita che costituiscono una autogestione disciplinata dalle norme del Codice civile sulla comunione e sul condominio. 3. Gli assegnatari in locazione di alloggi compresi negli stabili a regime condominiale hanno diritto di voto, in luogo dello I.E.R.P., per le delibere relative alle spese ed alle modalita' di gestione dei servizi a rimborso, ivi comprese quelle per il riscaldamento che sono tenuti a versare direttamente all'amministratore.