Art. 30.
               Alloggi in amministrazione condominiale
 
  1.  E'  fatto  divieto  allo  I.E.R.P.  di proseguire o di iniziare
l'attivita'  di  amministrazione  degli   stabili   integralmente   o
prevalentemente  ceduti in proprieta'. Dal momento della costituzione
del condominio cessa per gli assegnatari in proprieta'  l'obbligo  di
corrispondere  le  quote  per  spese  generali,  di amministrazione e
manutenzione, eccezion fatta per il rimborso  delle  spese  sostenute
per  il  servizio  di  rendicontazione  e  di  esazione delle rate di
riscatto,  il  cui  importo  e'  fissato  annualmente  dalla   Giunta
regionale, su proposta dello I.E.R.P.
  2. Il comma 1 si applica agli assegnatari in locazione con patto di
futura  vendita che costituiscono una autogestione disciplinata dalle
norme del Codice civile sulla comunione e sul condominio.
  3. Gli assegnatari in locazione di alloggi compresi negli stabili a
regime condominiale hanno diritto di voto, in luogo  dello  I.E.R.P.,
per le delibere relative alle spese ed alle modalita' di gestione dei
servizi a rimborso, ivi comprese quelle per il riscaldamento che sono
tenuti a versare direttamente all'amministratore.