Art. 31.
                   Annullamento dell'assegnazione
 
  1.  L'annullamento dell'assegnazione viene disposto dal Sindaco del
Comune nei seguenti casi:
   a) per assegnazione avvenuta in contrasto con le norme vigenti  al
momento dell'assegnazione medesima;
   b) per assegnazioni ottenute sulla base di dichiarazioni mendaci o
documentazioni risultate false.
  2.  In presenza delle condizioni del comma 1, accertate prima della
consegna dell'alloggio o nel corso  del  rapporto  di  locazione,  il
Comune,  contestualmente  alla  comunicazione  all'assegnatario delle
risultanze conseguenti gli accertamenti compiuti, assegna al medesimo
un  termine  di  quindici  giorni  per  la presentazione di deduzioni
scritte e di documenti, dandone contemporanea notizia allo I.E.R.P.
  3. Qualora, dall'esame dei  documenti  prodotti  dall'assegnatario,
non  emergano elementi tali da modificare le condizioni accertate dal
Comune, il Sindaco pronuncia l'annullamento dell'assegnazione entro i
successivi trenta giorni, sentito il parere della commissione di  cui
all'art. 12.
  4.   L'annullamento   dell'assegnazione  comporta,  nel  corso  del
rapporto di locazione, la risoluzione di diritto del contratto.
  5. L'ordinanza del Sindaco che deve contenere  il  termine  per  il
rilascio,  non superiore a sei mesi, costituisce titolo esecutivo nei
confronti dell'assegnatario e di chiunque occupi l'alloggio e non  e'
soggetta a proroghe.