Art. 31. Annullamento dell'assegnazione 1. L'annullamento dell'assegnazione viene disposto dal Sindaco del Comune nei seguenti casi: a) per assegnazione avvenuta in contrasto con le norme vigenti al momento dell'assegnazione medesima; b) per assegnazioni ottenute sulla base di dichiarazioni mendaci o documentazioni risultate false. 2. In presenza delle condizioni del comma 1, accertate prima della consegna dell'alloggio o nel corso del rapporto di locazione, il Comune, contestualmente alla comunicazione all'assegnatario delle risultanze conseguenti gli accertamenti compiuti, assegna al medesimo un termine di quindici giorni per la presentazione di deduzioni scritte e di documenti, dandone contemporanea notizia allo I.E.R.P. 3. Qualora, dall'esame dei documenti prodotti dall'assegnatario, non emergano elementi tali da modificare le condizioni accertate dal Comune, il Sindaco pronuncia l'annullamento dell'assegnazione entro i successivi trenta giorni, sentito il parere della commissione di cui all'art. 12. 4. L'annullamento dell'assegnazione comporta, nel corso del rapporto di locazione, la risoluzione di diritto del contratto. 5. L'ordinanza del Sindaco che deve contenere il termine per il rilascio, non superiore a sei mesi, costituisce titolo esecutivo nei confronti dell'assegnatario e di chiunque occupi l'alloggio e non e' soggetta a proroghe.