Art. 32.
                     Decadenza dall'assegnazione
 
  1.  La decadenza dall'assegnazione viene dichiarata dal Sindaco del
Comune nei casi in cui l'assegnatario:
   a) abbia ceduto in tutto o in parte l'alloggio;
   b) non abiti stabilmente nell'alloggio o ne muti  la  destinazione
d'uso;
   c) abbia adibito l'alloggio ad attivita' illecite;
   d)  abbia  perduto i requisiti prescritti per l'assegnazione salvo
il requisito di cui all'art. 4, comma 1, lett. e);
    e) fruisca di un reddito superiore al limite previsto al comma  2
dell'art. 33;
   f)  non  abbia prodotto per due anni consecutivi la documentazione
di cui al comma 1 dell'art. 25.
  2. Al  procedimento  si  applicano  le  disposizioni  previste  per
l'annullamento  della  assegnazione,  fatta  eccezione  per il parere
della commissione.
  3.  La  decadenza  dall'assegnazione  comporta  la  risoluzione  di
diritto del contratto ed il rilascio immediato dell'alloggio.
  4.  Il Sindaco puo' concedere un termine non eccedente sei mesi per
il rilascio dell'immobile, in  presenza  di  documentate  ragioni  di
disagio familiare.