Art. 32. Decadenza dall'assegnazione 1. La decadenza dall'assegnazione viene dichiarata dal Sindaco del Comune nei casi in cui l'assegnatario: a) abbia ceduto in tutto o in parte l'alloggio; b) non abiti stabilmente nell'alloggio o ne muti la destinazione d'uso; c) abbia adibito l'alloggio ad attivita' illecite; d) abbia perduto i requisiti prescritti per l'assegnazione salvo il requisito di cui all'art. 4, comma 1, lett. e); e) fruisca di un reddito superiore al limite previsto al comma 2 dell'art. 33; f) non abbia prodotto per due anni consecutivi la documentazione di cui al comma 1 dell'art. 25. 2. Al procedimento si applicano le disposizioni previste per l'annullamento della assegnazione, fatta eccezione per il parere della commissione. 3. La decadenza dall'assegnazione comporta la risoluzione di diritto del contratto ed il rilascio immediato dell'alloggio. 4. Il Sindaco puo' concedere un termine non eccedente sei mesi per il rilascio dell'immobile, in presenza di documentate ragioni di disagio familiare.