Art. 33. Decadenza per superamento del reddito 1. La decadenza dalla qualifica di assegnatario e' dichiarata e comunicata all'assegnatario stesso dallo I.E.R.P. qualora, nel corso del rapporto, per due anni consecutivi, l'assegnatario abbia superato il limite di reddito stabilito dal comma 3 dell'art. 5. 2. La decadenza dall'assegnazione e' dichiarata dal Sindaco qualora nel corso del rapporto, per due anni consecutivi, l'assegnatario abbia superato il limite di reddito stabilito dal comma 4 dell'art. 5. 3. La decadenza di cui al comma 2 e' dichiarata dopo quattro accertamenti annuali consecutivi qualora alla formazione del reddito concorrano quelli dei figli conviventi.