Art. 33.
                Decadenza per superamento del reddito
 
  1.  La  decadenza  dalla  qualifica di assegnatario e' dichiarata e
comunicata all'assegnatario stesso dallo I.E.R.P. qualora, nel  corso
del rapporto, per due anni consecutivi, l'assegnatario abbia superato
il limite di reddito stabilito dal comma 3 dell'art. 5.
  2. La decadenza dall'assegnazione e' dichiarata dal Sindaco qualora
nel  corso  del  rapporto,  per  due anni consecutivi, l'assegnatario
abbia superato il limite di reddito stabilito dal comma  4  dell'art.
5.
  3.  La  decadenza  di  cui  al  comma  2 e' dichiarata dopo quattro
accertamenti annuali consecutivi qualora alla formazione del  reddito
concorrano quelli dei figli conviventi.