Art. 34. Occupazioni e cessioni illegali degli alloggi 1. Il Sindaco persegue ai sensi di legge chi occupa senza titolo un alloggio di edilizia residenziale pubblica e ne dispone il conseguente rilascio. 2. Ai fini del comma 1, il Sindaco diffida l'occupante senza titolo a rilasciare l'alloggio ed assegna il termine di quindici giorni per la presentazione di deduzioni scritte e di documenti. 3. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 2, il Sindaco ordina il rilascio dell'alloggio da effettuarsi entro trenta giorni. L'ordinanza costituisce titolo esecutivo e non e' soggetta a proroghe.