Art. 34.
            Occupazioni e cessioni illegali degli alloggi
 
  1. Il Sindaco persegue ai sensi di legge chi occupa senza titolo un
alloggio   di   edilizia   residenziale  pubblica  e  ne  dispone  il
conseguente rilascio.
  2. Ai fini del comma 1, il Sindaco diffida l'occupante senza titolo
a rilasciare l'alloggio ed assegna il termine di quindici giorni  per
la presentazione di deduzioni scritte e di documenti.
  3.  Trascorso  inutilmente il termine di cui al comma 2, il Sindaco
ordina il rilascio dell'alloggio da effettuarsi entro trenta  giorni.
L'ordinanza   costituisce  titolo  esecutivo  e  non  e'  soggetta  a
proroghe.