Art. 38. Commissione assegnazione alloggi 1. Fino alla costituzione delle commissioni previste all'art. 12, da effettuarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, continuano ad operare quelle di cui all'art. 7 della legge regionale 21 novembre 1983, n. 44, modificato dall'art. 6 della legge regionale 25 agosto 1988, n. 30.