Art. 38.
                  Commissione assegnazione alloggi
 
  1.  Fino  alla costituzione delle commissioni previste all'art. 12,
da effettuarsi entro sessanta giorni  dall'entrata  in  vigore  della
presente  legge, continuano ad operare quelle di cui all'art. 7 della
legge regionale 21 novembre 1983, n. 44, modificato dall'art. 6 della
legge regionale 25 agosto 1988, n. 30.