Art. 4. Requisiti per l'assegnazione 1. I requisiti per conseguire l'assegnazione degli alloggi sono i seguenti: a) cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea. Il cittadino di Stato non aderente all'Unione Europea e' ammesso se, da almeno due anni precedenti alla data del bando di concorso, e' iscritto nelle apposite liste degli uffici provinciali del lavoro o svolge in Italia un'attivita' lavorativa debitamente autorizzata. E' altresi' ammesso il cittadino di Stato non aderente all'Unione Europea se tale diritto e' riconosciuto, in condizioni di reciprocita', da convenzioni o trattati internazionali; b) residenza anagrafica o attivita' lavorativa esclusiva o principale nel comune o in uno dei comuni compresi nell'ambito territoriale cui si riferisce il bando di concorso, salvo che si tratti di lavoratori destinati a prestare servizio in nuovi insediamenti industriali compresi in tale ambito per i quali e' ammessa la partecipazione per un solo ambito territoriale; c) non titolarita' dei diritti di proprieta', usufrutto, uso e abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ai sensi del comma 2; d) assenza di precedenti assegnazioni in proprieta' immediata o futura di alloggio realizzato con contributi pubblici, o assenza di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da enti pubblici, sempre che l'alloggio non sia utilizzabile o perito senza dar luogo al risarcimento del danno; e) reddito annuo complessivo del nucleo familiare in misura non superiore al limite per l'assegnazione di cui all'art. 5; f) non aver ceduto in tutto o in parte, fuori dei casi previsti dalla legge, l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione. 2. E' adeguato l'alloggio la cui superficie utile risulti non inferiore a: a) tre vani convenzionali per nucleo familiare di una o due persone; b) quattro vani convenzionali per nucleo familiare di tre o quattro persone; c) cinque vani convenzionali per nucleo familiare di cinque persone; d) sei vani convenzionali per nucleo familiare di sei persone ed oltre. 3. Il numero dei vani convenzionali e' determinato dividendo per quattordici la superficie dell'unita' immobiliare di cui all'art. 13, comma 1 - lett. a), della legge 27 luglio 1978, n. 392. 4. Per reddito annuo complessivo del nucleo familiare si intende la somma dei redditi fiscalmente imponibili di tutti i componenti del nucleo stesso, quali risultano dalle ultime dichiarazioni dei redditi di tutti i componenti medesimi. Il reddito e' da computarsi con le modalita' di cui all'art. 21 della legge 5 agosto 1978, n 457, come sostituito dall'art. 2, comma 14, del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modifiche, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94. Qualora il nucleo familiare abbia un numero di componenti superiore a due, il reddito complessivo annuo del nucleo medesimo e' ridotto di un milione per ogni altro componente oltre i due sino ad un massimo di sei milioni. La riduzione non si applica per i figli a carico, ai sensi del citato art. 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modifiche. 5. Per nucleo familiare si intende la famiglia costituita dai coniugi e dai figli legittimi, naturali, riconosciuti ed adottivi e dagli affiliati con loro conviventi. Fanno altresi' parte del nucleo il convivente more uxorio, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado, purche' la stabile convivenza duri da almeno due anni prima della data di pubblicazione del bando di concorso e sia dimostrata nelle forme di legge. Sono considerati componenti del nucleo familiare anche persone non legate da vincoli di parentela o affinita', qualora la convivenza istituita abbia carattere di stabilita' e sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale. 6. I requisiti debbono essere posseduti da parte del richiedente e limitatamente alle lettere c), d) ed f) del comma 1, da parte degli altri componenti il nucleo familiare, alla data di emanazione del bando di concorso, nonche' al momento dell'assegnazione e debbono permanere in costanza del rapporto. Il requisito di cui alla lettera e) del comma 1, e' verificato in sede di assegnazione in base al limite di reddito vigente a tale data. 7. La Giunta regionale, in sede di programmazione di interventi destinati a specifiche finalita' o in relazione a peculiari esigenze locali, stabilisce requisiti aggiuntivi per l'assegnazione. Ari. 5. Limite di reddito per l'assegnazione e per la decadenza 1. Il limite di reddito per l'assegnazione e' di lire ventuno milioni. 2. La Giunta regionale aggiorna, biennalmente, il limite di reddito di cui al comma 1 in relazione agli adeguamenti effettuati dal CIPE ai sensi del comma 2 dell'art. 2 della legge 5 agosto 1978, n. 457 o, in assenza, sulla base della variazione assoluta dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati. 3. Il limite di reddito per la decadenza dalla qualifica di assegnatario e' pari al limite di reddito per l'assegnazione di cui al comma 1 aumentato del 75 per cento. 4. Il limite di reddito per la decadenza dall'assegnazione e' pari al triplo del limite di reddito per l'assegnazione di cui al comma 1.