Art. 4.
                    Requisiti per l'assegnazione
 
  1. I requisiti per conseguire l'assegnazione degli alloggi  sono  i
seguenti:
   a)  cittadinanza  italiana  o  di  uno  Stato  aderente all'Unione
Europea.  Il cittadino di Stato non aderente  all'Unione  Europea  e'
ammesso  se,  da  almeno  due  anni precedenti alla data del bando di
concorso, e' iscritto nelle apposite liste degli  uffici  provinciali
del  lavoro  o  svolge  in Italia un'attivita' lavorativa debitamente
autorizzata.  E' altresi' ammesso il cittadino di Stato non  aderente
all'Unione  Europea se tale diritto e' riconosciuto, in condizioni di
reciprocita', da convenzioni o trattati internazionali;
   b)  residenza  anagrafica  o  attivita'  lavorativa  esclusiva   o
principale  nel  comune  o  in  uno  dei  comuni compresi nell'ambito
territoriale cui si riferisce il bando  di  concorso,  salvo  che  si
tratti   di   lavoratori  destinati  a  prestare  servizio  in  nuovi
insediamenti industriali compresi in  tale  ambito  per  i  quali  e'
ammessa la partecipazione per un solo ambito territoriale;
   c)  non  titolarita'  dei  diritti di proprieta', usufrutto, uso e
abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ai
sensi del comma 2;
   d) assenza di precedenti assegnazioni in  proprieta'  immediata  o
futura  di  alloggio realizzato con contributi pubblici, o assenza di
precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi  dallo
Stato  o da enti pubblici, sempre che l'alloggio non sia utilizzabile
o perito senza dar luogo al risarcimento del danno;
   e) reddito annuo complessivo del nucleo familiare  in  misura  non
superiore al limite per l'assegnazione di cui all'art. 5;
   f)  non  aver  ceduto in tutto o in parte, fuori dei casi previsti
dalla legge, l'alloggio  eventualmente  assegnato  in  precedenza  in
locazione.
  2.  E'  adeguato  l'alloggio  la  cui  superficie utile risulti non
inferiore a:
   a) tre vani convenzionali  per  nucleo  familiare  di  una  o  due
persone;
   b)  quattro  vani  convenzionali  per  nucleo  familiare  di tre o
quattro persone;
   c) cinque  vani  convenzionali  per  nucleo  familiare  di  cinque
persone;
   d)  sei  vani convenzionali per nucleo familiare di sei persone ed
oltre.
  3. Il numero dei vani convenzionali e'  determinato  dividendo  per
quattordici  la  superficie  dell'unita'  immobiliare di cui all'art.
13, comma 1 - lett. a), della legge 27 luglio 1978, n. 392.
  4. Per reddito annuo complessivo del nucleo familiare si intende la
somma dei redditi fiscalmente imponibili di tutti  i  componenti  del
nucleo stesso, quali risultano dalle ultime dichiarazioni dei redditi
di  tutti  i  componenti medesimi. Il reddito e' da computarsi con le
modalita' di cui all'art. 21 della legge 5 agosto 1978, n  457,  come
sostituito  dall'art. 2, comma 14, del decreto-legge 23 gennaio 1982,
n. 9, convertito, con modifiche, dalla legge 25 marzo  1982,  n.  94.
Qualora il nucleo familiare abbia un numero di componenti superiore a
due,  il  reddito complessivo annuo del nucleo medesimo e' ridotto di
un milione per ogni altro componente oltre i due sino ad  un  massimo
di  sei milioni. La riduzione non si applica per i figli a carico, ai
sensi del citato art.  21  della  legge  5  agosto  1978,  n.  457  e
successive modifiche.
  5.  Per  nucleo  familiare  si  intende  la famiglia costituita dai
coniugi e dai figli legittimi, naturali, riconosciuti ed  adottivi  e
dagli  affiliati con loro conviventi. Fanno altresi' parte del nucleo
il  convivente  more  uxorio,  gli  ascendenti,  i   discendenti,   i
collaterali  fino  al terzo grado, purche' la stabile convivenza duri
da almeno due anni prima della data di  pubblicazione  del  bando  di
concorso  e  sia  dimostrata  nelle  forme di legge. Sono considerati
componenti del nucleo familiare anche persone non legate  da  vincoli
di  parentela  o  affinita',  qualora  la  convivenza istituita abbia
carattere di stabilita' e sia finalizzata alla  reciproca  assistenza
morale e materiale.
  6.  I requisiti debbono essere posseduti da parte del richiedente e
limitatamente alle lettere c), d) ed f) del comma 1, da  parte  degli
altri  componenti  il  nucleo  familiare, alla data di emanazione del
bando di concorso, nonche' al  momento  dell'assegnazione  e  debbono
permanere  in costanza del rapporto. Il requisito di cui alla lettera
e)  del  comma  1,  e'  verificato in sede di assegnazione in base al
limite di reddito vigente a tale data.
  7. La Giunta regionale, in sede  di  programmazione  di  interventi
destinati  a specifiche finalita' o in relazione a peculiari esigenze
locali, stabilisce requisiti aggiuntivi per l'assegnazione.
 
                               Ari. 5.
       Limite di reddito per l'assegnazione e per la decadenza
 
  1. Il limite di reddito  per  l'assegnazione  e'  di  lire  ventuno
milioni.
  2. La Giunta regionale aggiorna, biennalmente, il limite di reddito
di  cui  al comma 1 in relazione agli adeguamenti effettuati dal CIPE
ai sensi del comma 2 dell'art. 2 della legge 5 agosto 1978, n. 457 o,
in assenza, sulla base della variazione  assoluta  dell'indice  ISTAT
dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.
  3.  Il  limite  di  reddito  per  la  decadenza  dalla qualifica di
assegnatario e' pari al limite di reddito per l'assegnazione  di  cui
al comma 1 aumentato del 75 per cento.
  4.  Il limite di reddito per la decadenza dall'assegnazione e' pari
al triplo del limite di reddito per l'assegnazione di cui al comma 1.