Art. 41. Abrogazioni 1. Sono abrogati: a) la legge regionale 21 novembre 1983, n. 44; b) l'art. 9 della legge regionale 25 agosto 1989, n. 30; c) la legge regionale 25 agosto 1988, n. 30; d) la legge regionale 28 luglio 1989, n. 23. 2. Le norme di cui al comma 1 continuano ad applicarsi ai procedimenti di assegnazione in corso e fino alla conclusione degli stessi. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 69, comma 2, dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria. Data a Perugia, addi' 23 dicembre 1996 BRACALENTE