Art. 41.
                             Abrogazioni
 
  1. Sono abrogati:
   a) la legge regionale 21 novembre 1983, n. 44;
   b) l'art. 9 della legge regionale 25 agosto 1989, n. 30;
   c) la legge regionale 25 agosto 1988, n. 30;
   d) la legge regionale 28 luglio 1989, n. 23.
  2. Le  norme  di  cui  al  comma  1  continuano  ad  applicarsi  ai
procedimenti  di  assegnazione in corso e fino alla conclusione degli
stessi.
  La presente legge e' dichiarata  urgente  ai  sensi  dell'art.  127
della  Costituzione  e dell'art. 69, comma 2, dello Statuto regionale
ed  entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a  quello  della   sua
pubblicazione.
  La   presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di
osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.
   Data a Perugia, addi' 23 dicembre 1996
                             BRACALENTE