Art. 8. Domande di assegnazione 1. La domanda di assegnazione, da presentarsi al Comune nei termini indicati dal bando, e' redatta su apposito modulo nel quale il richiedente dichiara, ai sensi dell'articolo 2 o dell'articolo 3 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, il possesso dei requisiti di cui all'art. 4 nonche' la sussistenza delle condizioni per l'attribuzione dei punteggi previsti dall'art. 9.