Art. 8.
                       Domande di assegnazione
 
  1. La domanda di assegnazione, da presentarsi al Comune nei termini
indicati dal bando, e'  redatta  su  apposito  modulo  nel  quale  il
richiedente  dichiara,  ai  sensi  dell'articolo  2 o dell'articolo 3
della legge 4 gennaio 1968, n. 15, il possesso dei requisiti  di  cui
all'art.      4   nonche'   la   sussistenza   delle  condizioni  per
l'attribuzione dei punteggi previsti dall'art. 9.