Art. 9.
                      Punteggi per la selezione
 
  1.  Ai  fini  della  formazione  della  graduatoria  delle  domande
presentate  dagli  aspiranti  assegnatari sono attribuiti, sulla base
delle  condizioni  soggettive  del  nucleo  familiare  ed   oggettive
dell'alloggio occupato, i seguenti punteggi:
   a)  reddito  del  nucleo familiare, determinato ai sensi dell'art.
4, comma 1, lett. e), non superiore:
    1). all'ottanta per cento del limite di assegnazione: punti 1;
    2) al sessanta per cento del limite di assegnazione: punti 2;
    3) al quaranta per cento del limite di assegnazione: punti 3;
    4) al venti per cento del limite di assegnazione: punti 4;
   b) nucleo familiare formato da uno o due componenti che, alla data
del bando di concorso, non svolgano attivita'  lavorativa  e  abbiano
compiuto il sessantacinquesimo anno di eta': punti 3;
   c) nucleo familiare in cui siano presenti disabili:
    1) con percentuale di invalidita' pari al cento per cento e non
  deambulanti senza l'aiuto di terze persone: punti 4;
    2)  con  percentuale  di invalidita' compresa fra l'ottanta ed il
cento per cento: punti 3;
    3) con percentuale di invalidita' compresa fra  il  sessantasette
per cento e il settantanove per cento: punti 2;
   d) nucleo familiare in cui sia presente un invalido o mutilato sul
lavoro o servizio; punti 0,5;
   e)  nucleo  familiare in cui sia presente uno o piu' componenti di
eta' inferiore ai 14 anni: punti 1;
   f) nuclei familiari composti da cinque o piu' persone: punti 2;
   g) lavoratori emigrati all'estero rientrati in Italia da non oltre
un biennio dalla data del bando: punti 2;
   h) profughi rimpatriati da non oltre un  biennio  dalla  data  del
bando e che non svolgono attivita' lavorativa: punti 2;
   i)  nucleo familiare che abiti in baracche, stalle, prefabbricati,
roulottes, seminterrati o comunque  ogni  altro  locale  procurato  a
titolo  precario dagli organi preposti all'assistenza pubblica: punti
4;
   1) nucleo  familiare  che  abiti  in  alloggio  il  cui  stato  di
conservazione  sia  considerato  scadente ai sensi dell'art. 21 della
legge 27 luglio 1978, n. 392: punti 1;
   m) nucleo familiare  che  abiti  in  alloggio  privo  di  servizio
igienico  completo,  composto  di WC, lavabo, doccia o vasca, o posto
all'esterno dell'abitazione: punti 2;
   n) nucleo familiare che abiti in alloggio che presenta i  seguenti
standard di sovraffollamento:
    1)  una  o  due  persone in due vani convenzionali, tre o quattro
persone in tre vani convenzionali, cinque  persone  in  quattro  vani
convenzionali, sei o piu' persone in cinque vani convenzionali: punti
1;
    2)  tre  persone  in  due  vani  convenzionali,  quattro o cinque
persone in tre vani convenzionali, sei o piu' persone in quattro vani
convenzionali:  punti 3;
    3) quattro o cinque persone in due vani convenzionali, sei o piu'
persone in tre vani convenzionali: punti 5;
   o) nucleo  familiare  che  abiti  in  alloggio  che  debba  essere
rilasciato:
    1)  a  seguito  di ordinanza di sgombero o per motivi di pubblica
utilita' o  per  esigenze  di  risanamento  edilizio,  risultanti  da
provvedimenti  emessi  dalla  autorita' competente non oltre due anni
dalla data del bando: punti 3;
    2) a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto  che  non  sia
stato   intimato   per   inadempienza  contrattuale,  di  verbale  di
conciliazione giudiziaria:
   a) da eseguirsi entro dodici mesi dalla  data  di  emanazione  del
bando: punti 6;
   b)  da  eseguirsi  dopo  dodici  mesi dalla data di emanazione del
bando: punti 4;
    3) per trasferimento di ufficio, per  cessazione  non  volontaria
del  rapporto  di  lavoro  entro un anno dalla data di emanazione del
bando, di richiedenti che occupino alloggi di  servizio  concessi  da
ente pubblico o da privati: punti 1
  2.  Le  condizioni di cui alle lettere i), l), m) ed n) del comma 1
sono attestate dal Comune e devono  sussistere  da  almeno  due  anni
dalla data di emanazione del bando di concorso.
  3.  I  punteggi di cui alle lettere i), l), m) del comma 1 non sono
cumulabili tra loro.
  4. Le certificazioni attestanti le condizioni di cui  alle  lettere
c)  e  d)  del  comma  1  devono contenere le descrizioni del tipo di
menomazione  e  la  relativa  percentuale  di  invalidita'   e   sono
rilasciate ai sensi della normativa vigente in materia.
 
                              Ari. 10.
              Formazione della gradua'toria definitiva
 
  1.  Il  Comune  che  ha  indetto il bando di concorso, entro trenta
giorni dalla scadenza del bando  stesso,  provvede  alla  istruttoria
delle  domande  ed  attribuisce a ciascuna i relativi punteggi, sulla
base delle  dichiarazioni  rese  dal  richiedente  con  le  modalita'
dell'art.  8 e forma la graduatoria provvisoria.
  2.  Il  termine  di  cui  al  comma 1 e' prorogato di trenta giorni
qualora le domande pervenute siano in numero superiore a cinquecento.
  3. Le domande sono collocate in graduatoria in  ordine  decrescente
di  punteggio  e,  a  parita'  di  punteggio,  in ordine crescente di
reddito del nucleo familiare, determinato con  le  modalita'  di  cui
all'art.    4,  comma  1, lett. e). In calce sono indicate le domande
dichiarate inammissibili e le relative motivazioni.
  4. La graduatoria provvisoria e'  affissa  nell'albo  pretorio  del
Comune per trenta giorni consecutivi.
  5. Entro il termine di cui al comma 4, possono essere presentati al
Comune eventuali ricorsi nonche' eventuali richieste di revisione del
punteggio a seguito di:
   a)  decesso  di  un  componente del nucleo familiare percettore di
reddito;
   b) aumento del numero  dei  componenti  il  nucleo  familiare  per
intervenuta nascita o gravidanza o adozione;
   c) notifica di sentenza esecutiva di sfratto.
  6.   Esaminate  le  opposizioni  il  Comune  forma  la  graduatoria
definitiva con le modalita' di cui al comma 3. A parita'  di  reddito
il Comune effettua il sorteggio.
  7.  La  graduatoria  definitiva  e'  affissa nell'albo pretorio del
Comune per trenta giorni consecutivi, ne  e'  data  notizia  mediante
inserzione  nel  Bollettino  ufficiale  della Regione ed e' trasmessa
allo I.E.R.P. ed alla commissione di cui all'art. 12.
  8. La graduatoria conserva la sua efficacia per un periodo  massimo
di due anni.