Art. 9. Punteggi per la selezione 1. Ai fini della formazione della graduatoria delle domande presentate dagli aspiranti assegnatari sono attribuiti, sulla base delle condizioni soggettive del nucleo familiare ed oggettive dell'alloggio occupato, i seguenti punteggi: a) reddito del nucleo familiare, determinato ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. e), non superiore: 1). all'ottanta per cento del limite di assegnazione: punti 1; 2) al sessanta per cento del limite di assegnazione: punti 2; 3) al quaranta per cento del limite di assegnazione: punti 3; 4) al venti per cento del limite di assegnazione: punti 4; b) nucleo familiare formato da uno o due componenti che, alla data del bando di concorso, non svolgano attivita' lavorativa e abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di eta': punti 3; c) nucleo familiare in cui siano presenti disabili: 1) con percentuale di invalidita' pari al cento per cento e non deambulanti senza l'aiuto di terze persone: punti 4; 2) con percentuale di invalidita' compresa fra l'ottanta ed il cento per cento: punti 3; 3) con percentuale di invalidita' compresa fra il sessantasette per cento e il settantanove per cento: punti 2; d) nucleo familiare in cui sia presente un invalido o mutilato sul lavoro o servizio; punti 0,5; e) nucleo familiare in cui sia presente uno o piu' componenti di eta' inferiore ai 14 anni: punti 1; f) nuclei familiari composti da cinque o piu' persone: punti 2; g) lavoratori emigrati all'estero rientrati in Italia da non oltre un biennio dalla data del bando: punti 2; h) profughi rimpatriati da non oltre un biennio dalla data del bando e che non svolgono attivita' lavorativa: punti 2; i) nucleo familiare che abiti in baracche, stalle, prefabbricati, roulottes, seminterrati o comunque ogni altro locale procurato a titolo precario dagli organi preposti all'assistenza pubblica: punti 4; 1) nucleo familiare che abiti in alloggio il cui stato di conservazione sia considerato scadente ai sensi dell'art. 21 della legge 27 luglio 1978, n. 392: punti 1; m) nucleo familiare che abiti in alloggio privo di servizio igienico completo, composto di WC, lavabo, doccia o vasca, o posto all'esterno dell'abitazione: punti 2; n) nucleo familiare che abiti in alloggio che presenta i seguenti standard di sovraffollamento: 1) una o due persone in due vani convenzionali, tre o quattro persone in tre vani convenzionali, cinque persone in quattro vani convenzionali, sei o piu' persone in cinque vani convenzionali: punti 1; 2) tre persone in due vani convenzionali, quattro o cinque persone in tre vani convenzionali, sei o piu' persone in quattro vani convenzionali: punti 3; 3) quattro o cinque persone in due vani convenzionali, sei o piu' persone in tre vani convenzionali: punti 5; o) nucleo familiare che abiti in alloggio che debba essere rilasciato: 1) a seguito di ordinanza di sgombero o per motivi di pubblica utilita' o per esigenze di risanamento edilizio, risultanti da provvedimenti emessi dalla autorita' competente non oltre due anni dalla data del bando: punti 3; 2) a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto che non sia stato intimato per inadempienza contrattuale, di verbale di conciliazione giudiziaria: a) da eseguirsi entro dodici mesi dalla data di emanazione del bando: punti 6; b) da eseguirsi dopo dodici mesi dalla data di emanazione del bando: punti 4; 3) per trasferimento di ufficio, per cessazione non volontaria del rapporto di lavoro entro un anno dalla data di emanazione del bando, di richiedenti che occupino alloggi di servizio concessi da ente pubblico o da privati: punti 1 2. Le condizioni di cui alle lettere i), l), m) ed n) del comma 1 sono attestate dal Comune e devono sussistere da almeno due anni dalla data di emanazione del bando di concorso. 3. I punteggi di cui alle lettere i), l), m) del comma 1 non sono cumulabili tra loro. 4. Le certificazioni attestanti le condizioni di cui alle lettere c) e d) del comma 1 devono contenere le descrizioni del tipo di menomazione e la relativa percentuale di invalidita' e sono rilasciate ai sensi della normativa vigente in materia. Ari. 10. Formazione della gradua'toria definitiva 1. Il Comune che ha indetto il bando di concorso, entro trenta giorni dalla scadenza del bando stesso, provvede alla istruttoria delle domande ed attribuisce a ciascuna i relativi punteggi, sulla base delle dichiarazioni rese dal richiedente con le modalita' dell'art. 8 e forma la graduatoria provvisoria. 2. Il termine di cui al comma 1 e' prorogato di trenta giorni qualora le domande pervenute siano in numero superiore a cinquecento. 3. Le domande sono collocate in graduatoria in ordine decrescente di punteggio e, a parita' di punteggio, in ordine crescente di reddito del nucleo familiare, determinato con le modalita' di cui all'art. 4, comma 1, lett. e). In calce sono indicate le domande dichiarate inammissibili e le relative motivazioni. 4. La graduatoria provvisoria e' affissa nell'albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi. 5. Entro il termine di cui al comma 4, possono essere presentati al Comune eventuali ricorsi nonche' eventuali richieste di revisione del punteggio a seguito di: a) decesso di un componente del nucleo familiare percettore di reddito; b) aumento del numero dei componenti il nucleo familiare per intervenuta nascita o gravidanza o adozione; c) notifica di sentenza esecutiva di sfratto. 6. Esaminate le opposizioni il Comune forma la graduatoria definitiva con le modalita' di cui al comma 3. A parita' di reddito il Comune effettua il sorteggio. 7. La graduatoria definitiva e' affissa nell'albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi, ne e' data notizia mediante inserzione nel Bollettino ufficiale della Regione ed e' trasmessa allo I.E.R.P. ed alla commissione di cui all'art. 12. 8. La graduatoria conserva la sua efficacia per un periodo massimo di due anni.