Art. 10.
                    Istituzione di una banca dati
 
  1. Al fine di favorire la mobilita', anche mediante la stipulazione
di  contratti  a  tempo  determinato, dei dipendenti fra le pubbliche
amministrazioni per la  copertura  delle  posizioni  dirigenziali  e'
istituita  presso  la  Regione  una  banca  dati con i nominativi dei
funzionari e dirigenti che ne facciano richiesta.
  2. Le procedure per l'attivazione e il  funzionamento  della  banca
dati prevista al comma 1 sono disciplinate con regolamento regionale.
 
                               Art.11.
                          Servizio di mensa
 
  1.  La  Giunta  regionale previa intesa con l'Ufficio di Presidenza
stabilisce le modalita' di fruizione e adeguamento  del  servizio  di
mensa,   in   relazione  all'articolazione  dell'orario  pomeridiano,
definito per rispondere alle esigenze organizzative dell'ente.