Art. 10. Istituzione di una banca dati 1. Al fine di favorire la mobilita', anche mediante la stipulazione di contratti a tempo determinato, dei dipendenti fra le pubbliche amministrazioni per la copertura delle posizioni dirigenziali e' istituita presso la Regione una banca dati con i nominativi dei funzionari e dirigenti che ne facciano richiesta. 2. Le procedure per l'attivazione e il funzionamento della banca dati prevista al comma 1 sono disciplinate con regolamento regionale. Art.11. Servizio di mensa 1. La Giunta regionale previa intesa con l'Ufficio di Presidenza stabilisce le modalita' di fruizione e adeguamento del servizio di mensa, in relazione all'articolazione dell'orario pomeridiano, definito per rispondere alle esigenze organizzative dell'ente.