Art. 13.
              Modifiche alla L.R. 4 agosto 1994, n. 31
 
  1.  Al  comma  3  dell'art.  12 della L.R. 4 agosto 1994, n. 31, le
parole "dall'irrogazione" sono sostituite dalle parole "dall'avvenuta
conoscenza dell'irrogazione".
  2. Il comma 3 dell'art. 15 della L.R. n. 31 del 1994 e' soppresso.
  3. Al comma 1 dell'art. 17 della L.R. n. 31 del 1994 sono soppresse
le parole "Esse hanno effetto dal momento della loro accettazione  da
parte dell'Amministrazione.".
  4.  All'art.  12  della L.R. n. 31 del 1994 e' aggiunto il seguente
comma:
  "4-bis.  Gli  enti  dipendenti  dalla  Regione,  ivi  compresi  gli
Istituti  autonomi  per  le  case  popolari,  possono  avvalersi  del
Collegio arbitrale di cui al presente articolo previa convenzione con
la  Regione  Emilia-Romagna.    In  tal  caso  i  rappresentanti  dei
dipendenti nel collegio arbitrale sono designati dalla rappresentanza
sindacale   unitaria   costituita   nell'ente   di  appartenenza  del
lavoratore   ovvero,  in  mancanza,  dalle  rappresentanze  sindacali
aziendali secondo le modalita' indicate dall'organo dell'ente  dotato
di potere regolamentare.".