Art. 14
             Modifiche alla L.R. 19 novembre 1992, n. 41
 
  1.  Il  comma  4 dell'art. 11 della L.R. 19 novembre 1992, n. 41 e'
sostituito dai seguenti:
  "4. Il conferimento dell'incarico di direttore generale a dirigenti
regionali determina la risoluzione di diritto del rapporto di  lavoro
a  tempo  indeterminato  con  effetto  dalla data di stipulazione del
contratto previsto al comma 3. Il dirigente competente in materia  di
personale,  salvo  che  nel  caso  di licenziamento per giusta causa,
dispone la riassunzione del dirigente qualora quest'ultimo ne  faccia
richiesta  entro  i  trenta giorni successivi alla data di cessazione
del contratto a tempo determinato.  Il  contratto  stipulato  con  il
dirigente  riassunto  tiene  conto  dell'anzianita'  complessivamente
maturata  dal  medesimo  nella  pubblica  amministrazione   e   della
posizione  giuridica  in  godimento  al  momento della risoluzione di
diritto del rapporto di lavoro.
  4-bis. Dalla data della risoluzione  di  diritto  del  rapporto  di
lavoro a tempo indeterminato di cui al comma 4 e' reso indisponibile,
per  la durata dell'incarico di direttore generale e per i successivi
trenta  giorni,  un  numero  di  posti   della   dotazione   organica
dirigenziale   corrispondente   a   quello  dei  dirigenti  regionali
incaricati.".
  2. Al comma 1 dell'art. 24 della L.R. n. 41 del 1992 sono soppresse
le parole "sia di diritto pubblico sia di diritto privato".
  3. Il comma 4 dell'art. 24 della L.R. n. 41 del 1992 e'  sostituito
dal seguente:
  "4.  Il  trattamento  economico  e'  stabilito dal provvedimento di
assunzione con riferimento a quello dei dirigenti di  ruolo,  e  puo'
essere   motivatamente   integrato  con  riferimento  alla  specifica
qualificazione professionale  posseduta,  nonche'  in  considerazione
della  temporaneita'  del  rapporto  e  delle  condizioni  di mercato
relative alle specifiche competenze professionali.".