Art. 15.
              Modifiche alla L.R. 18 agosto 1984, n. 44
 
  1. Nel comma secondo dell'art. 9 della L.R. 18 agosto 1984, n.   44
le  parole  "Il  Consiglio  regionale"  sono  sostituite dalle parole
"L'Ufficio di Presidenza".
  2. Il primo e secondo comma dell'art. 10 della L.R. n. 44 del  1984
sono sostituiti dai seguenti:
  "L'Ufficio  di  Presidenza  stabilisce  la  dotazione  organica, le
qualifiche funzionali e i profili professionali del personale facente
parte delle seguenti strutture speciali:
   a) segreteria particolare del Presidente del Consiglio regionale;
   b) segreterie particolari dei componenti l'Ufficio di Presidenza;
   c)  segreterie  particolari  dei  Presidenti   delle   Commissioni
consiliari;
   d) segreterie dei Gruppi consiliari.
  La Giunta regionale stabilisce la dotazione organica, le qualifiche
funzionali  e  i  profili  professionali  del personale facente parte
delle seguenti strutture organizzative speciali:
   a) Gabinetto e segreteria particolare del Presidente della Giunta;
   b) segreterie particolari del Vicepresidente della Giunta e  degli
Assessori.".
  3.  Il  terzo  comma  dell'art.  13  della  L.R.  n. 44 del 1984 e'
sostituito dal seguente:
  "I gruppi  di  lavoro  sono  costituiti  con  atto  del  competente
direttore  generale  ovvero  con atto congiunto di piu' direttori nel
caso di gruppo che coinvolga piu' direzioni generali.".