Art. 15. Modifiche alla L.R. 18 agosto 1984, n. 44 1. Nel comma secondo dell'art. 9 della L.R. 18 agosto 1984, n. 44 le parole "Il Consiglio regionale" sono sostituite dalle parole "L'Ufficio di Presidenza". 2. Il primo e secondo comma dell'art. 10 della L.R. n. 44 del 1984 sono sostituiti dai seguenti: "L'Ufficio di Presidenza stabilisce la dotazione organica, le qualifiche funzionali e i profili professionali del personale facente parte delle seguenti strutture speciali: a) segreteria particolare del Presidente del Consiglio regionale; b) segreterie particolari dei componenti l'Ufficio di Presidenza; c) segreterie particolari dei Presidenti delle Commissioni consiliari; d) segreterie dei Gruppi consiliari. La Giunta regionale stabilisce la dotazione organica, le qualifiche funzionali e i profili professionali del personale facente parte delle seguenti strutture organizzative speciali: a) Gabinetto e segreteria particolare del Presidente della Giunta; b) segreterie particolari del Vicepresidente della Giunta e degli Assessori.". 3. Il terzo comma dell'art. 13 della L.R. n. 44 del 1984 e' sostituito dal seguente: "I gruppi di lavoro sono costituiti con atto del competente direttore generale ovvero con atto congiunto di piu' direttori nel caso di gruppo che coinvolga piu' direzioni generali.".