Art. 16 Norma transitoria per il personale delle Aziende per il diritto allo studio universitario 1. Con la fissazione della prima dotazione organica delle Aziende per il diritto allo studio universitario, ai sensi del comma 3 dell'art. 29 della L.R. 19 ottobre 1990, n. 46, sono avviate da parte delle Aziende le procedure selettive di cui all'art. 3 riservate al personale in servizio presso di esse. La Giunta regionale puo' autorizzare l'elevazione, nei limiti del dieci per cento, della percentuale prevista nel suddetto art. 3 qualora nel processo di riorganizzazione ricorrano condizioni particolari di riqualificazione professionale. 2. La facolta' di richiedere di permanere nell'organico regionale, ai sensi del comma 1 dell'art. 39 della L.R. 19 ottobre 1990, n. 46, resta sospesa sino all'entrata in vigore della legge di riforma dell'ordinamento delle Aziende per il diritto allo studio.