Art. 16
                 Norma transitoria per il personale
       delle Aziende per il diritto allo studio universitario
 
  1. Con la fissazione della prima dotazione organica  delle  Aziende
per  il  diritto  allo  studio  universitario,  ai  sensi del comma 3
dell'art.  29 della L.R. 19 ottobre 1990,  n.  46,  sono  avviate  da
parte  delle  Aziende  le  procedure  selettive  di  cui  all'art.  3
riservate  al  personale  in  servizio  presso  di  esse.  La  Giunta
regionale  puo'  autorizzare  l'elevazione,  nei limiti del dieci per
cento, della percentuale prevista nel suddetto  art.  3  qualora  nel
processo  di  riorganizzazione  ricorrano  condizioni  particolari di
riqualificazione professionale.
  2. La facolta' di richiedere di permanere nell'organico  regionale,
ai sensi del comma 1 dell'art. 39 della L.R. 19 ottobre 1990, n.  46,
resta  sospesa  sino  all'entrata  in  vigore  della legge di riforma
dell'ordinamento delle Aziende per il diritto allo studio.