Art. 17 Norma transitoria per i direttori generali 1. Le disposizioni previste dal comma 4 dell'art. 11 della L.R. 19 novembre 1992, n. 41, come modificato dall'art. 14, si applicano, previa loro richiesta e con effetto dalla data di stipulazione del contratto di direttore generale, ai dirigenti regionali cui tale incarico e' stato conferito prima dell'entrata in vigore della presente legge. La richiesta deve essere presentata entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.