Art. 17
             Norma transitoria per i direttori generali
 
  1. Le disposizioni previste dal comma 4 dell'art. 11 della L.R.  19
novembre 1992, n. 41, come modificato  dall'art.  14,  si  applicano,
previa  loro  richiesta  e con effetto dalla data di stipulazione del
contratto di direttore generale,  ai  dirigenti  regionali  cui  tale
incarico  e'  stato  conferito  prima  dell'entrata  in  vigore della
presente legge. La richiesta  deve  essere  presentata  entro  trenta
giorni dall'entrata in vigore della presente legge.