Art. 18
                  Avvio delle procedure concorsuali
 
  1.   L'avvio,  per  ciascuna  qualifica  funzionale,  dei  processi
selettivi di cui all'art. 3 avviene contestualmente all'indizione del
concorso pubblico per la medesima qualifica.
  2 La  Giunta  regionale,  d'intesa  con  l'Ufficio  di  Presidenza,
definisce  le modalita' di integrazione delle procedure concorsuali e
di selezione, al fine di ottimizzare  i  tempi  di  attuazione  e  le
risorse finanziarie impegnate.