Art. 19
           Tempestivita' ed economicita' degli interventi
 
  1.  Ai  fine di assicurare la massima tempestivita' nell'erogazione
dei servizi e nella concessione delle provvidenze,  l'Amministrazione
regionale puo' stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati,
nel  rispetto  della  normativa  in  materia di appalti di servizi e,
qualora risponda a criteri di economicita', per l'istruttoria tecnica
degli interventi  e  per  la  fase  relativa  alla  liquidazione  dei
contributi.