Art. 19 Tempestivita' ed economicita' degli interventi 1. Ai fine di assicurare la massima tempestivita' nell'erogazione dei servizi e nella concessione delle provvidenze, l'Amministrazione regionale puo' stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati, nel rispetto della normativa in materia di appalti di servizi e, qualora risponda a criteri di economicita', per l'istruttoria tecnica degli interventi e per la fase relativa alla liquidazione dei contributi.