Art. 2
                    Valorizzazione professionale
 
  1. Fino all'attuazione del vigente piano occupazionale, e  comunque
non  oltre  il  termine  di  cui  al comma 2 dell'art. 1, la Regione,
nell'ambito del vincolo di spesa per la dotazione  organica,  destina
una  somma  per  potenziare le incentivazioni economiche previste dal
vigente  contratto  collettivo  nazionale  a  favore  del   personale
appartenente   alle   qualifiche   non   dirigenziali,  quale  misura
straordinaria a sostegno del processo riorganizzativo avviato con  la
L.R.  4  agosto 1994, n.  31 e della valorizzazione professionale dei
dipendenti.
  2. La percentuale di personale in servizio in ciascuna qualifica al
quale e' attribuibile il premio per  la  qualita'  della  prestazione
individuale  previsto  dall'art.  34 del vigente contratto collettivo
nazionale di lavoro e' elevata al quaranta per cento.
  3.  L'importo  dell'indennita' di area direttiva prevista dall'art.
35 del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro  e'  elevato,
nel  valore  massimo  e  con  riferimento  ad  entrambe le qualifiche
destinatarie di essa, a lire tre milioni e cinquecentomila.
  4. Le norme del presente articolo entrano in vigore dal  l  gennaio
1997.