Art. 2 Valorizzazione professionale 1. Fino all'attuazione del vigente piano occupazionale, e comunque non oltre il termine di cui al comma 2 dell'art. 1, la Regione, nell'ambito del vincolo di spesa per la dotazione organica, destina una somma per potenziare le incentivazioni economiche previste dal vigente contratto collettivo nazionale a favore del personale appartenente alle qualifiche non dirigenziali, quale misura straordinaria a sostegno del processo riorganizzativo avviato con la L.R. 4 agosto 1994, n. 31 e della valorizzazione professionale dei dipendenti. 2. La percentuale di personale in servizio in ciascuna qualifica al quale e' attribuibile il premio per la qualita' della prestazione individuale previsto dall'art. 34 del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro e' elevata al quaranta per cento. 3. L'importo dell'indennita' di area direttiva prevista dall'art. 35 del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro e' elevato, nel valore massimo e con riferimento ad entrambe le qualifiche destinatarie di essa, a lire tre milioni e cinquecentomila. 4. Le norme del presente articolo entrano in vigore dal l gennaio 1997.