Art. 20. Compensi ai componenti delle Commissioni esaminatrici 1. la Giunta regionale definisce i compensi da corrispondere ai componenti delle Commissioni esaminatrici dei concorsi per l'accesso all'impiego regionale tenendo conto dei seguenti criteri: a) previsione di un compenso base da un minimo di lire un milione ad un massimo di lire tre milioni in relazione alla qualifica funzionale dei posti messi a concorso; b) previsione di un compenso a candidato correlato: 1) alla qualifica dei posti messi a concorso; 2) al numero dei candidati esaminati; 3) alla complessita' della procedura concorsuale. 2. Il compenso di cui alla lettera b) del comma 1 puo' variare da un minimo di lire ottocento ad un massimo di lire trentamila a candidato. Tale compenso unitario e' stabilito in maniera decrescente in funzione all'aumento del numero dei candidati. 3. Qualora le modalita' concorsuali prevedano piu' di una selezione, esse sono considerate autonomamente ai fini del calcolo del compenso legato al numero di candidati esaminati. 4. I compensi spettanti ai componenti le Commissioni sono aumentati del venti per cento per il Presidente e ridotti del venti per cento per il segretario. 5. I compensi di cui al presente articolo possono essere rivalutati annualmente all'indice medio ISTAT relativo alle variazioni dei prezzi al consumo. 6. Ai componenti delle Commissioni di concorso non residenti nella citta' dove si svolgono le riunioni e' riconosciuto il rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio secondo le modalita' previste per i dirigenti regionali.