Art. 20.
                       Compensi ai componenti
                   delle Commissioni esaminatrici
 
  1.  la  Giunta  regionale  definisce i compensi da corrispondere ai
componenti delle Commissioni esaminatrici dei concorsi per  l'accesso
all'impiego regionale tenendo conto dei seguenti criteri:
   a)  previsione di un compenso base da un minimo di lire un milione
ad un massimo  di  lire  tre  milioni  in  relazione  alla  qualifica
funzionale dei posti messi a concorso;
   b) previsione di un compenso a candidato correlato:
    1) alla qualifica dei posti messi a concorso;
    2) al numero dei candidati esaminati;
    3) alla complessita' della procedura concorsuale.
  2.  Il  compenso di cui alla lettera b) del comma 1 puo' variare da
un minimo di lire ottocento  ad  un  massimo  di  lire  trentamila  a
candidato. Tale compenso unitario e' stabilito in maniera decrescente
in funzione all'aumento del numero dei candidati.
  3.   Qualora   le  modalita'  concorsuali  prevedano  piu'  di  una
selezione, esse sono considerate autonomamente ai  fini  del  calcolo
del compenso legato al numero di candidati esaminati.
  4. I compensi spettanti ai componenti le Commissioni sono aumentati
del  venti  per cento per il Presidente e ridotti del venti per cento
per il segretario.
  5. I compensi di cui al presente articolo possono essere rivalutati
annualmente all'indice  medio  ISTAT  relativo  alle  variazioni  dei
prezzi al consumo.
  6.  Ai componenti delle Commissioni di concorso non residenti nella
citta' dove si svolgono le riunioni e' riconosciuto il rimborso delle
spese di viaggio, vitto e alloggio secondo le modalita' previste  per
i dirigenti regionali.