Art. 3
                         Processi selettivi
 
  1.  Per  la  copertura  di  una  percentuale di posti vacanti degli
organici regionali delle qualifiche non dirigenziali per le quali sia
previsto l'accesso mediante concorso, la Regione definisce  un  piano
di  corsi-concorso finalizzati alla riqualificazione, aggiornamento e
specializzazione del personale. La  Giunta  regionale,  d'intesa  con
l'Ufficio  di  Presidenza,  stabilisce  la  suddetta  percentuale che
comunque non puo' essere superiore al cinquanta per  cento  di  detti
posti.
  2  E'  ammesso  ai  corsi-concorso  di  cui al comma 1 un numero di
candidati non superiore a due volte il numero dei posti da coprire.
  3. Ai corsi-concorso possono partecipare coloro  i  quali  sono  in
possesso di entrambe le seguenti condizioni:
   a)  essere  dipendenti  di  ruolo appartenenti alle due qualifiche
immediatamente inferiori a quella del  posto  messo  a  selezione  da
almeno 2 anni;
   b)  aver  conseguito  il  titolo di studio richiesto per l'accesso
dall'esterno  ovvero  quello  di  grado  immediatamente  inferiore  e
un'anzianita'  di servizio di almeno 5 anni maturata presso pubbliche
amministrazioni nella qualifica immediatamente inferiore a quella del
posto messo a selezione.
  4. Ai fini della  partecipazione  ai  corsi-concorso  per  l'ottava
qualifica  funzionale,  qualora le funzioni connesse al posto messo a
selezione  comportino,  a  norma   delle   leggi   che   disciplinano
l'esercizio  delle  singole  professioni,  il  possesso  di specifica
abilitazione, e' comunque richiesto il possesso del diploma di laurea
e di detta abilitazione professionale.
  5. L'anzianita' di servizio richiesta dalla  lettera  b)  non  puo'
essere fatta valere ai sensi della lettera a) del comma 3.
  6.  Nei  concorsi  pubblici  per la copertura dei posti vacanti non
coperti tramite i processi selettivi di cui al presente articolo  non
si applica la riserva per il personale interno.
  7.  Ai  fini  della  validita'  dei  processi  selettivi  di cui al
presente articolo le graduatorie devono essere approvate entro il  31
dicembre 1998 e ad esse si applica l'art. 4 della L.R. 4 agosto 1994,
n. 31.
  8.  Entro  la  data  del 31 dicembre 1998 i processi selettivi sono
attivati  non  piu'  di  una  volta  per  ogni  qualifica  e  profilo
professionale.
  9.  Ai  processi  selettivi  di  cui  al  presente articolo possono
partecipare in via eccezionale anche coloro  che  prestano  servizio,
nella  stessa  qualifica  o in qualifica superiore a quella del posto
messo a selezione, da almeno 3 anni, alla data di entrata  in  vigore
della legge, presso l'Amministrazione regionale con contratto a tempo
determinato stipulato ai sensi dell'art. 46 dello Statuto regionale e
che  sono  in  possesso  della  condizione di cui alla lettera b) del
comma 3. L'anzianita' di servizio richiesta per la partecipazione  al
processo  selettivo  non  puo'  essere  fatta  valere  ai sensi della
lettera b) del comma 3.
  10. Per la copertura dei posti vacanti per i quali l'assunzione non
avviene tramite concorso si procede ai sensi  della  lettera  b)  del
comma  1  dell'art.  36  del  D.Lgs.  3  febbralo 1993, n. 29, previa
effettuazione di una prova pratica di selezione fra i dipendenti.   I
candidati  esterni sono selezionati per i posti non coperti con detta
prova pratica e ad essi si applicano i medesimi sistemi e criteri  di
selezione utilizzati per i dipendenti.