Art. 4.
                   Incarichi di mansioni superiori
                   e rapporti di lavoro a termine
 
  1.  Gli incarichi di attribuzione temporanea di mansioni superiori,
previsti dalla lettera a) del comma  1  dell'art.  57  del  D.Lgs.  3
febbraio  1993,  n.  29  e  successive  modificazioni, possono essere
conferiti  dalla  Giunta  regionale  e  dall'Ufficio  di   Presidenza
nell'ambito  dei  rispettivi  organici, anche al medesimo dipendente,
per un periodo superiore a tre mesi. Detti incarichi perdono comunque
efficacia alla data di adozione  del  provvedimento  di  approvazione
della  graduatoria  del  concorso  o  del  processo  selettivo per la
copertura dei relativi posti vacanti.
   Nelle fattispecie di  cui  alle  lettere  c)  e  d)  del  comma  1
dell'art.    16  del  contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro la
Regione, ove sussistano esigenze  organizzative  che  necessitano  lo
svolgimento  continuativo  di  specifiche  funzioni,  puo'  stipulare
contratti di lavoro a tempo determinato per un  periodo  superiore  a
sei mesi. Detti contratti sono comunque risolti alla data di adozione
del  provvedimento di approvazione della graduatoria del concorso per
la copertura dei relativi posti vacanti ovvero al 31 dicembre 1998.