Art. 5.
                          Razionalizzazione
                della dotazione organica dirigenziale
 
  1.  Al  fine  dell'ulteriore  razionalizzazione   della   struttura
dirigenziale  i  posti  della  dotazione  organica dei dirigenti sono
soppressi entro la data del 31 dicembre 1998, con provvedimento della
Giunta regionale o dell'Ufficio di Presidenza,  almeno  nella  misura
del  dieci  per  cento, fatto salvo un numero di posti necessario per
consentire ai di-rigenti dei ruoli ad esaurimento di essere  inseriti
nella dotazione organica con conseguente soppressione di tali ruoli.
  2.  La  Giunta  regionale,  d'intesa  con  l'Ufficio di Presidenza,
qualora  non  sia  stato  soppresso  un  numero  di  posti  idoneo  a
consentire un'adeguata razionalizzazione della struttura dirigenziale
entro  il 31 dicembre 1998 definisce le procedure per addivenire alla
ulteriore soppressione di posti.