Art. 5. Razionalizzazione della dotazione organica dirigenziale 1. Al fine dell'ulteriore razionalizzazione della struttura dirigenziale i posti della dotazione organica dei dirigenti sono soppressi entro la data del 31 dicembre 1998, con provvedimento della Giunta regionale o dell'Ufficio di Presidenza, almeno nella misura del dieci per cento, fatto salvo un numero di posti necessario per consentire ai di-rigenti dei ruoli ad esaurimento di essere inseriti nella dotazione organica con conseguente soppressione di tali ruoli. 2. La Giunta regionale, d'intesa con l'Ufficio di Presidenza, qualora non sia stato soppresso un numero di posti idoneo a consentire un'adeguata razionalizzazione della struttura dirigenziale entro il 31 dicembre 1998 definisce le procedure per addivenire alla ulteriore soppressione di posti.