Art. 7 Contratti a tempo determinato 1. Le assunzioni di personale non dirigenziale con contratto a tempo determinato sono effettuate nei limiti e con le modalita' previsti dalla vigente normativa attingendo da graduatorie predisposte sulla base di selezioni per titoli. 2. La Giunta regionale, d'intesa con l'Ufficio di Presidenza, stabilisce le tipologie e la durata delle graduatorie da formare, nonche' i criteri di valutazione ed i punteggi da attribuire ai titoli. 3. Ai fini di cui al comma 1 possono essere utilizzate anche le graduatorie dei concorsi e quelle delle selezioni per l'ammissione ai corsi-concorso nonche' le relative graduatorie finali per coloro che non sono risultati vincitori.