Art. 7
                    Contratti a tempo determinato
 
  1.  Le  assunzioni  di  personale  non dirigenziale con contratto a
tempo determinato sono effettuate  nei  limiti  e  con  le  modalita'
previsti   dalla   vigente   normativa   attingendo   da  graduatorie
predisposte sulla base di selezioni per titoli.
  2. La Giunta  regionale,  d'intesa  con  l'Ufficio  di  Presidenza,
stabilisce  le  tipologie  e  la durata delle graduatorie da formare,
nonche' i criteri di valutazione  ed  i  punteggi  da  attribuire  ai
titoli.
  3.  Ai  fini  di  cui al comma 1 possono essere utilizzate anche le
graduatorie dei concorsi e quelle delle selezioni per l'ammissione ai
corsi-concorso nonche' le relative graduatorie finali per coloro  che
non sono risultati vincitori.