Art. 8 Comandi 1. La Giunta e l'Ufficio di Presidenza possono disporre o richiedere il comando di personale per un tempo determinato presso o da altri enti pubblici, per riconosciute esigenze di servizio o quando sia richiesta una speciale competenza. A detti comandi si applicano le norme vigenti per il personale civile dello Stato. 2. Il comando puo' essere altresi' richiesto nei confronti di personale dipendente da societa' in cui la maggioranza assoluta del capitale sia detenuta: a) dalla Regione Emilia-Romagna; b) da enti o aziende regionali; c) da societa' partecipate a maggioranza assoluta dagli enti di cui alle lettere a) e b). 3. E' altresi' prevista la possibilita', per l'Amministrazione regionale, di disporre il comando di propri dipendenti presso le societa' di cui al comma 2. 4. La richiesta di personale ai sensi dei commi 1 e 2 puo' essere effettuata esclusivamente al fine di acquisire specifiche professionalita' non disponibili fra i dipendenti regionali. 5. Per il perseguimento dei fini istituzionali dell'Amministrazione regionale e nel rispetto della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, puo' essere disposto il comando di dipendenti regionali presso enti e aziende del settore privato. La Regione dispone il comando per un tempo determinato, con il consenso del dipendente e previa convenzione con gli enti o aziende interessate.