Art. 8
                               Comandi
 
  1.   La  Giunta  e  l'Ufficio  di  Presidenza  possono  disporre  o
richiedere il comando di personale per un tempo determinato presso  o
da  altri  enti  pubblici,  per  riconosciute  esigenze di servizio o
quando sia richiesta una speciale  competenza.  A  detti  comandi  si
applicano le norme vigenti per il personale civile dello Stato.
  2.  Il  comando  puo'  essere  altresi'  richiesto nei confronti di
personale dipendente da societa' in cui la maggioranza  assoluta  del
capitale sia detenuta:
   a) dalla Regione Emilia-Romagna;
   b) da enti o aziende regionali;
   c)  da  societa'  partecipate a maggioranza assoluta dagli enti di
cui alle lettere a) e b).
  3. E' altresi'  prevista  la  possibilita',  per  l'Amministrazione
regionale,  di  disporre  il  comando  di propri dipendenti presso le
societa' di cui al comma 2.
  4. La richiesta di personale ai sensi dei commi 1 e 2  puo'  essere
effettuata   esclusivamente   al   fine   di   acquisire   specifiche
professionalita' non disponibili fra i dipendenti regionali.
  5. Per il perseguimento dei fini istituzionali dell'Amministrazione
regionale e nel rispetto della legge 23 ottobre 1960, n.  1369,  puo'
essere  disposto  il  comando  di  dipendenti regionali presso enti e
aziende del settore privato. La Regione dispone  il  comando  per  un
tempo   determinato,   con   il  consenso  del  dipendente  e  previa
convenzione con gli enti o aziende interessate.