Art. 9. Concorsi unici 1. La Giunta regionale disciplina le modalita' per l'attuazione di concorsi unici tra la Regione e le altre amministrazioni di cui al comma 3 dell'art. 1 nonche', previa convenzione, con gli enti locali. 2. I concorsi unici sono promossi dalla Regione Emilia-Romagna e ad essi possono aderire le amministrazioni di cui al comma 1.