Art. 9.
                           Concorsi unici
 
  1.  La Giunta regionale disciplina le modalita' per l'attuazione di
concorsi unici tra la Regione e le altre amministrazioni  di  cui  al
comma 3 dell'art. 1 nonche', previa convenzione, con gli enti locali.
  2. I concorsi unici sono promossi dalla Regione Emilia-Romagna e ad
essi possono aderire le amministrazioni di cui al comma 1.