Art. 2.
 
  1.    All'articolo    4    del    Regolamento    dell'uniforme    e
dell'equipaggiamento previsto dall'articolo 56 della legge  regionale
31 agosto 1981, n.  53, per marescialli e guardie del Corpo forestale
regionale dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
  "1-bis.   Partecipa   alle   sedute  della  Commissione,  con  voto
consultivo, il coordinatore del Nucleo  operativo  per  la  sicurezza
della  Direzione  regionale  dell'organizzazione e del personale o il
suo sostituto.".