Art. 2. 1. All'articolo 4 del Regolamento dell'uniforme e dell'equipaggiamento previsto dall'articolo 56 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, per marescialli e guardie del Corpo forestale regionale dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: "1-bis. Partecipa alle sedute della Commissione, con voto consultivo, il coordinatore del Nucleo operativo per la sicurezza della Direzione regionale dell'organizzazione e del personale o il suo sostituto.".