Art. 3.
 
  1.  All'articolo  6,  comma  3,  del  Regolamento  dell'uniforme  e
dell'equipaggiamento previsto dall'articolo 56 della legge  regionale
31 agosto 1981, n.  53, per marescialli e guardie del Corpo forestale
regionale  i  numeri  "1,  2,  3,  7, 8, 9, e 10" sono sostituiti dai
numeri "1, 2, 3, 8, 9, 10 e 11".
  2.  All'articolo  6,  comma  5,  del  Regolamento  dell'uniforme  e
dell'equipaggiamento  previsto dall'articolo 56 della legge regionale
31 agosto 1981, n.  53, per marescialli e guardie del Corpo forestale
regionale i numeri "1, 2, 3, 7, 8,  9,  e  10"  sono  sostituiti  dai
numeri "1, 2, 3, 8, 9, 10 e 11".