Art. 4. 1. All'articolo 9, comma 1, del Regolamento dell'uniforme e dell'equipaggiamento previsto dall'articolo 56 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, per marescialli e guardie del Corpo forestale regionale i numeri "1, 2, 3, 7, 8, 9, e 10" sono sostituiti dai numeri "1, 2, 3, 8, 9, 10 e 11".