Art. 4.
 
  1.  All'articolo  9,  comma  1,  del  Regolamento  dell'uniforme  e
dell'equipaggiamento previsto dall'articolo 56 della legge  regionale
31 agosto 1981, n.  53, per marescialli e guardie del Corpo forestale
regionale  i  numeri  "1,  2,  3,  7, 8, 9, e 10" sono sostituiti dai
numeri "1, 2, 3, 8, 9, 10 e 11".